Con la Risposta all’Interpello n. 170 del 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in presenza di un doppio rapporto di lavoro instaurato dal medico con la medesima struttura sanitaria, uno di natura subordinata e l’altro per prestazioni professionali extra SSN, deve ritenersi compatibile l’applicazione del regime forfetario se il rapporto di lavoro subordinato permane invariato
IL CASO
Il medico ha instaurato con la medesima struttura sanitaria un duplice rapporto di lavoro:
– di lavoro subordinato a tempo indeterminato per svolgere l’attività di medico aiuto c/o l’unità operativa di cardiologia;
– di lavoro autonomo per svolgere all’interno della stessa struttura l’attività professionale di “Medico Professionista Cardiologo per prestazioni professionali extra SSN”.
La struttura sanitaria è al tempo stesso datore di lavoro e principale committente nell’ambito dell’attività di lavoro autonomo e, sulla base degli accordi contrattuali, sia il contratto di lavoro subordinato e sia quello di lavoro autonomo sono stati stipulati simultaneamente a inizio 2018 e cesseranno, altrettanto simultaneamente, in caso di risoluzione del contratto di lavoro subordinato.
DISCIPLINA DEL REGIME FORFETARIO
A decorrere dal 1° gennaio 2019 il regime forfetario è rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000.
Contestualmente all’ampliamento dell’ambito di applicazione del regime fiscale agevolato, sono state ridefinite le cause ostative. Tra queste, è prevista che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
PARERE DEL FISCO
Riguardo all’applicazione della causa ostativa, con riferimento al caso in esame, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, qualora per l’intero periodo di sorveglianza il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) permanga senza subire alcuna modifica sostanziale, non potrà operare la predetta causa ostativa, con conseguente applicazione del regime forfetario, fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative previsti per legge ai fini dell’accesso e della permanenza nel regime agevolato.
Viceversa, qualora il duplice rapporto di lavoro (autonomo e dipendente) dovesse subire, durante il periodo di sorveglianza, modifiche sostanziali volte a traslare una quota di redditi percepiti dalla tipologia di redditi di lavoro dipendente a quella di redditi di lavoro autonomo per poter usufruire sulla maggiore quota di redditi di lavoro autonomo del regime forfetario, si applicherà la causa ostativa in esame che comporterà la fuoriuscita dal regime forfetario nel periodo d’imposta successivo a quello in cui si verifica il predetto mutamento sostanziale.
Link all’articolo originale

