Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali fornisce chiarimenti in merito alla portata della norma contenuta nell’art. 6, co. 10, del D.L. n. 338/1989, in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, circa gli effetti di un comportamento omissivo da parte dell’azienda.
Come noto, l’art. 6, co. 10, del D.L. n. 338/1989, prevede che le riduzioni contributive, consistenti in sgravi e fiscalizzazioni contemplate nella medesima normativa, non spettino in relazione ai lavoratori che siano stati denunciati agli istituti previdenziali con orari o giornate di lavoro inferiori a quelli effettivamente svolti ovvero con retribuzioni inferiori a quelle minime previste dai contratti collettivi, ovvero ancora siano stati retribuiti in misura inferiore a tali retribuzioni minime. In tali casi, è prevista “la perdita della riduzione” che tuttavia “non può superare il maggior importo tra contribuzione omessa e retribuzione non corrisposta”.
Di qui, l’interpellante evidenzia che tale norma consentirebbe di “calmierare”, in caso di inadempienza, gli effetti sanzionatori della perdita del beneficio contributivo in precedenza riconosciuto ad un’azienda, assicurando nei confronti del lavoratore interessato una riduzione contributiva proporzionata all’inadempimento commesso.
Dal canto suo, invece, il Ministero chiarisce che la disciplina normativa in esame, pur enunciando un principio tuttora valido, che pone in stretta connessione il godimento dei benefici contributivi con la regolarità del singolo rapporto di lavoro, risulta circoscritta ad uno specifico ambito di applicazione, sia sotto il profilo territoriale che temporale.
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