L’accertamento della ricorrenza, in concreto, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento esistenti nella realtà sociale.
Una Corte di appello territoriale, riformando la sentenza del giudice di prime cure, aveva rigettato integralmente il ricorso proposto da un lavoratore e dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare allo stesso intimato per assenza ingiustificata dal luogo di lavoro. Ricorre così in Cassazione il lavoratore lamentando le seguenti violazioni di legge:
– inesistenza di una giusta causa di recesso, in quanto la Corte distrettuale non aveva considerato che il ricorrente avesse consegnato tutti i certificati attestanti la malattia che ne avevano provocato l’assenza dal luogo di lavoro;
– intempestiva reazione del datore di lavoro al fatto già contestabile della mancanza di ulteriori certificazioni sanitarie;
– mancata proporzionalità tra i fatti e la sanzione comminata.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. La giusta causa di licenziamento è una nozione di legge che si viene ad inscrivere in un ambito di disposizioni caratterizzate dalla presenza di elementi “normativi” e di clausole generali (correttezza; obbligo di fedeltà, lealtà, buona fede; nozione codicistica di giusta causa) il cui contenuto richiede di essere integrato, nel momento giudiziale, sia sul piano della “quaestio facti” che della “quaestio iuris”, attraverso il contributo dell’interprete. Quest’ultimo si realizza mediante valutazioni e giudizi di valore desumibili dalla coscienza sociale, dal costume, dall’ordinamento giuridico o da regole proprie di determinate cerchie sociali, di particolari discipline o arti o professioni, alla cui stregua poter adeguatamente individuare le circostanze più pertinenti rispetto a quelle regole, tali non solo da contribuire alla prospettazione e configurabilità della tota res, ma da consentire al giudice di pervenire alla soluzione più conforme al diritto. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura di norma giuridica e la disapplicazione delle stesse è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge. Pertanto, l’accertamento della ricorrenza degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, è sindacabile nel giudizio di legittimità, a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards” conformi ai valori dell’ordinamento.
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