La Legge di bilancio 2018 ha introdotto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro – a tutele crescenti di cui al d.lgs. n. 23/2015 – a tempo indeterminato con decorrenza dal 1/01/2018. L’INPGI illustra gli aspetti sostanziali della normativa in questione con riferimento ai rapporti di lavoro instaurati con i giornalisti, soffermandosi sulle modalità e termini per la richiesta del beneficio contributivo.
Il Consiglio di Amministrazione dell’INPGI ha deliberato di riconoscere le predette agevolazioni contributive anche nei casi di assunzione di giornalisti assicurati presso l’Istituto. Il Ministro del Lavoro di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze ha approvato la predetta delibera. Tuttavia, la più volte citata delibera n. 45, nell’estendere il beneficio dell’esonero in oggetto anche ai giornalisti assicurati presso l’INPGI, ha subordinato l’efficacia delle disposizioni in oggetto e conseguentemente la fruizione del beneficio alla stipula della predetta convenzione INPGI – INPS.
Nelle more del perfezionamento della convenzione tra i due enti, l’INPGI ha ritenuto utile illustrare gli aspetti sostanziali della normativa in questione, le modalità ed i termini per la richiesta del beneficio contributivo, soprattutto in merito alle assunzioni effettuate a far data dal 1/01/2018 ad oggi:
– L’incentivo in oggetto è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati. L’esonero contributivo in oggetto non si applica, quindi, nei confronti della pubblica amministrazione.
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato, ancorché in regime di part-time, a prescindere dalla contrattazione collettiva applicata e dallo status professionale del giornalista (professionista, pubblicista o praticante).
Il beneficio è applicabile anche ai rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato instaurati in attuazione del vincolo associativo costituito presso una cooperativa di lavoro.
– L’esonero è pari alla metà dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con eccezione delle seguenti forme di contribuzione INPGI: i premi per l’assicurazione contro gli infortuni; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza integrativa e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo, ove dovuto, al Fondo per gli ammortizzatori sociali, limitatamente alla quota base dello 0,50% a carico del datore di lavoro di cui alla circolare INPGI n. 9 del 2/09/2009. Rientra, invece, nell’esonero l’ulteriore quota dell’1% di cui alla circolare INPGI n. 5 del 17/10/2014; il contributo, ove dovuto, al Fondo integrativo contrattuale “ex fissa” e la relativa addizionale.
La durata del predetto esonero contributivo è stabilita dalla legge in un triennio e decorre dalla data di assunzione del giornalista, che deve essere intervenuta in data successiva al 1° gennaio 2018. L’esonero riguarda il 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro e non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile. La soglia massima di esonero contributivo fruibile per ogni mese di rapporto è, pertanto, riferita al periodo di paga mensile ed è pari a 250 euro (euro 3.000/12). Per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata ai giorni effettivi.
– Il beneficio è riconosciuto, a domanda, da presentarsi all’INPGI da parte del datore di lavoro – a pena di decadenza – entro e non oltre 30 giorni dalla data di assunzione o della eventuale trasformazione a tempo indeterminato del precedente rapporto di lavoro a termine.
Per le assunzioni effettuate dal 1/01/2018 ad oggi, come previsto dalla suddetta delibera INPGI, il beneficio dell’esonero contributivo potrà essere richiesto entro e non oltre 30 giorni dalla data di approvazione della stessa da parte dei Ministeri vigilanti, avvenuta in data 13 maggio 2019 e resa pubblica con la pubblicazione circolare in commento. Di conseguenza, saranno considerate prodotte in tempo utile le richieste di esonero pervenute all’INPGI entro e non oltre il 27/06/2019.
Per la richiesta di esonero dovrà essere utilizzato il modello SGRV.1, disponibile nella sezione modulistica del sito internet dell’Istituto.
– Il diritto alla fruizione dell’incentivo è finalizzato a favorire l’assunzione e risulta subordinato al rispetto dei principi generali disciplinati dall’articolo 31 del d.lgs. n. 150 del 2015, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori, nonché dei requisiti specifici introdotti dall’art. 1, comma 100 e seguenti, della Legge di bilancio 2018.
– Il beneficio dell’esonero contributivo è elevato, in base a quanto previsto dall’art.1, comma 108, della legge di bilancio 2018, alla misura totale dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, come sopra identificati, fermo restando il limite massimo di 3.000 euro su base annua ed il requisito anagrafico, per quei datori di lavoro privati che assumano, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio: studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro; studenti che abbiano svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
– L’esonero contributivo triennale introdotto dalla Legge di bilancio 2018 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Il provvedimento autorizzativo, che – in presenza dei requisiti ed a seguito di apposita domanda del datore di lavoro – sarà rilasciato dopo il completamento dell’iter di approvazione della Convenzione INPGI/INPS, illustrerà le modalità per il recupero del beneficio pregresso e le modalità di esposizione nella denuncia contributiva mensile (Circolare Inpgi n. 4/2019).

