La veste giuridica di ASD non esime dalla prova di effettivo svolgimento dell’attività senza fine di lucro




L’agevolazione tributaria e previdenziale prevista per i compensi erogati nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall’UNIRE, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto, non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta, bensì dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente


Una Corte d’appello territoriale condannava un’associazione sportiva dilettantistica al pagamento in favore dell’Inps, di una somma contenuta in una cartella esattoriale, a titolo di contributi previdenziali e sanzioni civili. Detta cartella traeva origine da un verbale di accertamento con cui gli ispettori del Ministero del lavoro e dell’Enpals avevano accertato l’assoggettamento all’obbligo contributivo per i compensi corrisposti a quattro degli istruttori ivi impegnati, ritenendo che questi svolgessero un’attività meramente commerciale della palestra gestita dall’associazione stessa.
Propone così ricorso in Cassazione l’associazione lamentando che la Corte territoriale non aveva indicato sulla base di quali norme doveva qualificarsi non dilettantistica un’attività sportiva.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. La Corte di merito, infatti, ha correttamente individuato la nozione di attività sportiva dilettantistica delineata dall’art. 67, lett. m), del D.P.R. n. 917/1986, come interpretato dall’art. 35, co, 5, del D.L. n. 207/2008, per cui l’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche ricomprende la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica. Di qui, considerate le risultanze della istruttoria espletata ed essendo emerso che una parte dell’attività svolta dalla palestra dell’associazione non fosse di tipo sportivo dilettantistico, ma avesse un carattere commerciale, i compensi pagati agli istruttori che tenevano corsi riferibili ad attività di natura commerciale dovevano essere assoggettati a contribuzione.
Inoltre, in tema di agevolazioni tributarie in favore delle associazioni non lucrative, la spettanza non dipende dall’elemento formale della veste giuridica assunta (nella specie, associazione sportiva dilettantistica), bensì dall’effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto