Con la recente Sentenza n. 11634 del 3 maggio 2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che le somme percepite dal lavoratore dipendente sulla base di un accordo transattivo con l’ex datore di lavoro a fronte della rinuncia alla lite per licenziamento illegittimo sono soggette a tassazione separata, applicando i criteri previsti per il TFR.
FATTO
L’Agenzia delle Entrate ha emesso cartella esattoriale nei confronti del contribuente per recuperare le maggiori somme a titolo di IRPEF calcolate su redditi a tassazione separata, costituiti dall’indennizzo percepito sulla base di un accordo transattivo con l’ex datore di lavoro a fronte della rinuncia alla lite per licenziamento illegittimo. L’Ufficio ha contestato, in particolare, l’errata applicazione dei criteri di determinazione dell’aliquota IRPEF previsti per “altri redditi soggetti a tassazione separata” in luogo di quelli previsti per “altre indennità e somme percepite in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro”.
I giudici tributari hanno deciso l’annullamento della cartella di pagamento, ritenendo illegittima la pretesa tributaria, in quanto l’importo non era riferito a trattamento di fine rapporto, bensì a somme dovute a titolo di transazione derivante da verbale di conciliazione e quindi riconducibili tra gli “altri redditi soggetti a tassazione separata”, come dal sostituto d’imposta.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Le modalità di determinazione dell’IRPEF dovuta per i redditi a tassazione separata sono differenziate in ragione della natura delle somme e dei compensi che concorrono alla formazione di detti redditi. In particolare:
– per le indennità di fine rapporto di lavoro subordinato e le altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro, l’imposta è calcolata in base all’aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è maturato il diritto alla percezione;
– per gli “altri redditi” soggetti a tassazione separata l’imposta è dovuta in base all’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui è sorto il diritto alla percezione.
Nel caso esaminato, la controversia non riguarda la tassazione separata delle somme percepite dal lavoratore per effetto della transazione relativa alla cessazione del rapporto di lavoro, né tantomeno il fatto che le somme siano state percepite per effetto di un accordo transattivo stipulato per porre fine alla lite intentata dallo stesso lavoratore a seguito di licenziamento, ma i criteri applicati per il calcolo dell’imposta:
– l’Ufficio ritiene applicabili quelli previsti per il TFR, che determinano un’imposta maggiore;
– il contribuente ha applicato quelli previsti per gli “altri redditi soggetti a tassazione separata”, più favorevoli.
La Corte di Cassazione ha riformato la decisione dei giudici tributari e dichiarato la legittimità della pretesa tributaria, osservando che trattandosi di somme percepite dal lavoratore dipendente a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro, le stesse sono soggette alle modalità di tassazione previste per il trattamento di fine rapporto. In proposito, la Corte Suprema ha precisato che anche se può apparire che l’importo tassato non si riferisca al trattamento di fine rapporto, comunque le somme percepite a seguito di transazioni relative alla risoluzione del rapporto di lavoro sono tassate secondo le modalità previste per il TFR, come nel caso di specie.
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