Apportate le modifiche al modello di dichiarazione Redditi 2019-PF, Fascicolo 3, alle relative istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello di dichiarazione (AGENZIA DELLE ENTRATE – Provvedimento 10 maggio 2019, n. 125594).
Con il provvedimento in oggetto vengono approvate alcune modifiche al fascicolo 3 del modello REDDITI 2019-PF e alle relative istruzioni, approvato con provvedimento del 30 gennaio 2019, nonché alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nel modello REDDITI 2019-PF, approvate il 14 febbraio 2019.
Le modifiche si rendono necessarie, in particolare, per tener conto delle novità di cui all’art. 25-octies, comma 4, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, introdotto in sede di conversione dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, che ha sostituito l’art. 188-bis, rubricato “Campione d’Italia”, del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917.
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi, diversi da quelli d’impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia, nonché i redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso comune, e/o in Svizzera, sono computati in euro sulla base del cambio, ridotto forfetariamente del 30 per cento.
I redditi d’impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel Comune di Campione d’Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d’Italia, sono computati in euro sulla base del cambio, ridotto forfetariamente del 30 per cento. Nel caso in cui l’attività sia svolta anche al di fuori del territorio del Comune di Campione d’Italia, ai fini della determinazione del reddito per cui è possibile beneficiare delle agevolazioni sussiste l’obbligo in capo all’impresa di tenere un’apposita contabilità separata. Le spese e gli altri componenti negativi relativi a beni e servizi adibiti promiscuamente all’esercizio dell’attività svolta nel Comune di Campione d’Italia e al di fuori di esso concorrono alla formazione del reddito prodotto nel citato comune per la parte del loro importo che corrisponde al rapporto tra l’ammontare dei ricavi o compensi e altri proventi che concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa nel territorio del Comune di Campione d’Italia e l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi e degli altri proventi.
I soggetti di cui sopra assolvono il loro debito d’imposta in euro.
Si considerano iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d’Italia anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel Comune di Campione d’Italia, sono iscritte nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
Tutti i redditi prodotti in euro dai soggetti di cui sopra concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri con un abbattimento minimo di euro 26.000. Ai fini della determinazione dei redditi d’impresa in euro prodotti nel Comune di Campione d’Italia si applica la disciplina sopra citata.
Le agevolazioni si applicano nei limiti degli aiuti de minimis e degli aiuti ‘de minimis’ nel settore agricolo.
Link all’articolo originale

