I pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente non incorreranno nella causa ostativa dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 27 maggio 2019, n. 161)
Nell’istanza presentanta all’Amministrazione finanziaria il contribuente istante, avendo maturato i requisiti pensionistici al termine del 2017, rappresenta di aver cessato il proprio rapporto lavorativo con la sua azienda alla fine del medesimo anno e, conseguentemente, di essere titolare, dal mese di gennaio del 2018, di una pensione di vecchiaia.
Evidenzia, altresì, di aver aperto successivamente, in qualità di ingegnere, una partita IVA per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo professionale che è stata esercitata, in via prevalente, nei confronti dell’ex datore di lavoro.
Alla luce della nuova causa di esclusione prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, chiede chiarimenti in merito alla possibilità di fruire, dal periodo d’imposta 2019, del regime forfetario.
Al riguarco con la risposta 161 l’Agenzia ribadisce che la sopra citata lettera d)-bis prevede che non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La nuova causa ostativa risponde alla ratio legis di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo, prevedendo a tal fine un periodo di sorveglianza.
Con specifico riferimento ai pensionati che percepiscono redditi di lavoro dipendente, gli stessi non incorreranno nella causa ostativa in esame ogniqualvolta il pensionamento sia obbligatorio ai termini di legge.
Pertanto, qualora il pensionamento fosse intervenuto per obbligo di legge nel corso del 2017, non risulterebbe integrata la causa ostativa in esame, e l’istante non decadrebbe dal regime forfetario nel periodo d’imposta 2020 (fermi restando gli ulteriori requisiti e cause ostative).

