Siglato il 18/3/2019, tra la CONFAPI ANIEM e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL, la FILLEA-CGIL, l’addendum che ha fornito alcuni chiarimenti sugli aspetti contributivi dei nuovi Fondi previsti dal CCNL per gli addetti delle piccole e medie industrie edili ed affini. In data 12/3/2019 è stato sottoscritto dalla Confapi Aniem e dalle segreterie nazionali di Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil, un allegato al CCNL 12/11/2014 relativo alla confluenza, in qualità di parte costituente, nei nuovi fondi nazionali: – Fondo Sanitario Sanedil, con prestazioni rivolte a tutte le maestranze (operai e impiegati), previa analisi e valutazione dello Statuto e del regolamento del suddetto Fondo. – Fondo prepensionamenti che ha sostituito il Fondo “lavori pesanti e usuranti”, con l’obiettivo di consentire ai lavoratori del settore di accedere anticipatamente al pensionamento favorendo così il ricambio generazionale del settore. – Fondo incentivo occupazione finalizzato ad incentivare l’occupazione giovanile ed il ricambio generazionale del settore. Le Parti concordano quanto segue in merito alla corretta applicazione delle disposizioni previste nel suddetto accordo e degli obblighi da esso derivanti. Fondo sanitario Il versamento del contributo mensile che alimenta il Fondo dovrà essere calcolato nelle seguenti percentuali: Con riguardo ai contributi aggiuntivi per le mensilità di marzo, aprile e maggio del 2019 essi sono da intendersi cumulativi, ossia sommanti sia il contributo ordinario del mese di riferimento sia il contributo aggiuntivo, come dalla tabella sotto riportata: SANEDIL operai SANEDIL IMPIEGATI FONDO PREPENSIONAMENTI FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE Si specifica altresì come la base imponibile ai fini del calcolo delle aliquote contributive relativamente a tutti i costituendi fondi risulta essere la seguente:
– per gli operai: 0,60% da calcolarsi su Minimo, Contingenza, EDR e ITS (Ex. ITS ai sensi dell’art. 12 del CCNL) per un minimo di 120 ore al mese. Il contributo sarà versato per il tramite del sistema Edilcasse/Cassa Edile e fino all’avvio effettivo del Fondo risulterà pari allo 0,35%. Resta ferma la decorrenza dall’1/3/2019.
– per gli impiegati: 0,26% da calcolarsi sulla retribuzione mensile costituita da minimo, contingenza, EDR e premio di produzione. Le imprese potranno effettuare il versamento direttamente al Fondo ovvero per il tramite degli enti bilaterali.
Marzo 2019
0,93% su minimo, contingenza, edr e ITS
0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione
0,37% sugli elementi di paga di cui all’art. 24 punto 3)
0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
Aprile 2019
0,93% su minimo, contingenza, edr e ITS
0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione
0,37% sugli elementi di paga di cui all’art. 24 punto 3)
0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
Maggio 2019
0,93% su minimo, contingenza, edr e ITS
0,70% su minimo, contingenza, edr, premio di produzione
0,37% sugli elementi di paga di cui all’art. 24 punto 3)
0,27% su minimo, contingenza, edr, ITS
Dal mese di giugno 2019 contribuzione ordinaria
0,35% su minimo, contingenza, edr, ITS
0,26% su minimo, contingenza edr, premio di produzione
0,20% sugli elementi di paga di cui all’art. 24 punto 3)
0,10% su minimo, contingenza, edr, ITS
1) Sanedil e Fondo Incentivo Occupazione: Minimo tabellare, contingenza, EDR + indennità territoriale di settore o premio di produzione
2) Fondo prepensionamenti: essendo un fondo in cui è confluito anche il Fondo lavori usuranti ha una base imponibile diversa ossia Paga base, contingenza, EDR + indennità territoriale di settore.
Le aziende che, in relazione alle specificità territoriali abbiano già versato le sopra descritte aliquote di contribuzione, verificheranno con il loro sistema bilaterale di riferimento territoriale, la modalità di ottemperanza alle sopra descritte obbligazioni contrattuali.
Le disposizioni dell’accordo del 12/3/2019 e quindi gli obblighi di versamento ai fondi e le relative aliquote, si applicano anche alle aziende che ad oggi ancora applicano il CCNL Anier codice 290.
L’ANIER con una lettera del 18/3/2019, dichiara di approvare e sottoscrivere integralmente quanto stabilito nell’accordo del 12/3/2019 e nell’addendum del 18/3/2019, affinché le relative disposizioni, con particolare riguardo agli obblighi di versamento ed alle relative aliquote contributive ai Fondi Sanedil, Prepensionamenti e Occupazione, si applichino anche alle aziende che ad oggi ancora applicano il CCNL ANIER codice 290.
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News Lavoro
Hypothesis of Renewal Signed for Public School CCNL
L’Aran e le Organizzazioni sindacali di compartimento hanno firmato un’ipotesi di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) per
