Introdotti obblighi di natura informativa per le vendite a distanza di beni diversi da cellulari, tablet, computer e laptop, effettuate tramite piattaforme elettroniche (art. 13, D.L. n. 34/2019). I soggetto passivi che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati o le vendite a distanza di beni all’interno dell’UE, per ciascun fornitore, sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il mese successivo a ciascun trimestre:
– la denominazione, la residenza o il domicilio, l’indirizzo di posta elettronica;
– il numero totale delle unità vendute in Italia;
– a scelta del soggetto passivo, per le unità vendute in Italia l’ammontare totale dei prezzi di vendita o il prezzo medio di vendita.
Il primo invio di dati deve essere effettuato nel mese di luglio 2019.
Il soggetto è considerato debitore d’imposta per le vendite a distanza per le quali non ha trasmesso, o ha trasmesso in modo incompleto, i dati richiesti presenti sulla piattaforma, qualora non dimostri che l’imposta è stata assolta dal fornitore.
Le disposizioni in esame si applicano fino al 31 dicembre 2020.
Le vendite a distanza e le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2021. Il soggetto passivo che ha facilitato tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (mercato virtuale, piattaforma, portale o mezzi analoghi) le vendite a distanza di cui di cui sopra, nel periodo compreso tra il 13 febbraio e la data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, invia i dati relativi a dette operazioni nel mese di luglio 2019.
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