Pensione d’invalidità: gli arretrati sono soggetti a tassazione separata



Con la recente Ordinanza n. 10887 del 18 aprile 2019 la Corte di Cassazione ha affermato che gli arretrati della pensione di invalidità percepiti all’esito di un contenzioso previdenziale devono ritenersi assoggettati a tassazione separata, poiché si qualificano come redditi di lavoro dipendente.

FATTO
A seguito di vittorioso contenzioso previdenziale definito con sentenza del giudice d’appello, la contribuente ha percepito gli arretrati relativi alla pensione di invalidità, sui quali l’Inps ha operato le ritenute IRPEF applicando la tassazione separata. A fronte delle ritenute subite, la contribuente ha presentato istanza di rimborso delle maggiori somme trattenute a titolo IRPEF per effetto del mancato riconoscimento delle detrazioni d’imposta previste per le diverse annualità cui fanno riferimento gli arretrati percepiti. I giudici tributari hanno accolto il ricorso della contribuente, riconoscendo il diritto al rimborso, sul rilievo che la mancata applicazione delle detrazioni fiscali per la tassazione degli arretrati determinava una disparità di trattamento fra chi aveva percepito gli emolumenti nell’anno di competenza, senza assoggettamento ad imposizione fiscale, e chi li aveva percepiti in anni successivi, non per sua colpa ma a causa di responsabilità dell’Inps.

DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Su ricorso dell’Agenzia delle Entrate, la Corte Suprema ha riformato la decisione dei giudici tributari, dichiarando illegittima la richiesta di rimborso della contribuente.
In proposito, i giudici della Suprema Corte hanno affermato che le somme percepite a titolo di pensione d’invalidità si qualificano, ai fini fiscali, nella categoria dei redditi da lavoro dipendente. Secondo il regime di tassazione di tali redditi, gli emolumenti arretrati riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti devono essere assoggettati a tassazione separata.
Ne consegue, che gli arretrati della pensione d’invalidità, percepiti a seguito di sentenza favorevole, sono soggetti ad IRPEF secondo il regime di tassazione separata previsto per i redditi da lavoro dipendente.
In particolare, precisa la Corte di Cassazione, tali somme sono soggette a tassazione secondo il “principio di cassa”, vale a dire secondo i criteri vigenti nel periodo d’imposta in cui si è verificato il relativo pagamento.
Nel caso specifico, il pagamento dei ratei di pensione d’invalidità arretrati è avvenuto nel 2007, per cui secondo la normativa vigente “deve essere applicata l’aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di lavoro dipendente percepito dal lavoratore nel biennio precedente, ovvero l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto dell’altro anno, se in uno dei due anni anteriori non vi è stato reddito imponibile, oppure ancora l’aliquota di tassazione minima in vigore nell’anno di corresponsione dell’emolumento arretrato, nel caso in cui non vi sia stato reddito imponibile in alcuno dei due anni”.





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