Provvigioni fatturate all’ex datore di lavoro: applicazione del regime forfetario



Per il 2019, la presenza della causa ostativa relativa all’attività esercitata “prevalentemente” nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta va valutata entro la fine dell’anno e se sussiste comporta la fuoriuscita dal regime dal 2020 (Risposta a interpello n. 134 del 2019).

IL CASO


Un agente di commercio ha iniziato l’attività nel corso del 2018, esercitandola prevalentemente nei confronti dell’ex datore di lavoro, con applicazione del regime forfetario.
Per il 2019 intende applicare ancora il regime forfetario, considerato che prevede di fatturare all’ex datore di lavoro provvigioni in misura inferiore al 50 per cento del fatturato complessivo.


PARERE DEL FISCO


In tema di cause ostative all’applicazione del regime forfetario, la disciplina ne prevede l’esclusione in alcune ipotesi di compresenza di redditi di lavoro dipendente. In particolare, sono esclusi dal regime forfetario:
– in base alla disciplina applicabile fino al 31 dicembre 2018, i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, eccedenti l’importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato;
– con effetto dal 1° gennaio 2019, in luogo della suddetta causa, le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, ad esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
Dunque, mentre nella prima versione la causa ostativa fa espresso riferimento alla verifica della percezione di redditi di lavoro dipendente e assimilati nell’anno precedente, la nuova versione fa riferimento alla condizione di “prevalenza” dell’attività esercitata nei confronti di datori di lavoro ovvero di soggetti direttamente o indirettamente a essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta.
L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la verifica del requisito della prevalenza va effettuata solo al termine del periodo d’imposta.
Nel caso in esame, dunque, l’agente di commercio può adottare il regime forfetario anche per il 2019, considerato che la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020. Se però, alla fine del 2019 i compensi percepiti nei confronti dell’ex datore di lavoro o di soggetti allo stesso direttamente o indirettamente riconducibili, risultano inferiori al 50 per cento del fatturato complessivo, il requisito di prevalenza non può ritenersi integrato e, dunque, neanche la causa ostativa; in tal caso, continua ad essere applicabile il regime forfetario anche nel 2020.





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