Regime c.d. forfetario: applicazione delle cause ostative




Gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni non possono applicare il regime forfetario. Ai fini della verifica delle stesse assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 13 maggio 2019, n. 137).

La legge di bilancio 2019 ha modificato, con portata estensiva, l’ambito di applicazione del regime forfetario introdotto dalla legge n. 190 del 2014, all’articolo 1, commi da 54 a 89, rivolto ai contribuenti persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni in possesso di determinati requisiti. Tra le altre modifiche apportate, si rileva la riformulazione di alcune delle cause ostative all’applicazione del regime forfetario e, in particolare di quella indicata alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014.
Questa lettera prevede che non possono applicare il regime forfetario gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni. Affinché operi tale causa ostativa è necessaria la compresenza:
1) del controllo diretto o indiretto di società a responsabilità limitata e
2) dell’esercizio da parte della stessa di attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.
In assenza di una delle predette condizioni, la causa ostativa non opera e il contribuente può applicare o permanere nel regime forfetario.
Riguardo alla decorrenza della causa ostativa, ai fini della verifica della stessa assume rilevanza l’anno di applicazione del regime e non l’anno precedente, dal momento che solo nell’anno di applicazione del regime può essere verificata la riconducibilità diretta o indiretta delle attività economiche svolte dalla s.r.l. a quelle esercitate dal contribuente in regime forfetario (Agenzia delle entrate – circolare n. 9/E del 2019).
Nell’istanza presentata all’Amministrazione finanziaria il contribuente esercita la professione di ragioniere commercialista (codice ATECO 692012), è iscritto all’Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e collabora con una S.r.l. (codice ATECO 631111), partecipata con una quota dell’80 per cento dalla moglie.
Il contribuente è, altresì, membro del consiglio di amministrazione della suddetta società, ha emesso parcelle nei confronti della medesima S.r.l., tanto nel periodo di imposta 2017 (per una quota di circa il 36 per cento del proprio fatturato), quanto nel periodo di imposta 2018 (per una quota di circa il 28 per cento del proprio fatturato).
Poiché ritiene di possedere i requisiti per l’accesso al regime fiscale forfetario, chiede se operi nei suoi confronti la causa ostativa di cui alla nuova lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014. Chiede inoltre, qualora nel suo caso si configurasse un controllo indiretto della società: se per il periodo d’imposta 2019 potrà comunque permanere nel regime forfetario e, come possa eliminare tale causa ostativa.
Per l’Agenzia, il contribuente in esame può aderire per il 2019 al regime forfetario in quanto la presenza della causa ostativa va valutata in detto anno e – ove ne sia accertata l’esistenza – comporterà la decadenza dal regime nel 2020.
Con riferimento al caso di specie, si rileva il ricorrere della prima condizione, costituita dal controllo indiretto. In quanto nell’ambito delle persone interposte andranno ricompresi i familiari, tra i quali figura anche il coniuge.
Con riferimento alla seconda condizione, il professionista ha dichiarato in istanza che svolge un’attività rientrante in una sezione ATECO differente rispetto a quella in cui ricade l’attività svolta dalla s.r.l. indirettamente controllata (rispettivamente, sezione “M” e sezione “J”).
Ove le attività effettivamente esercitate dalla persona fisica e dalla società indirettamente controllata dovessero ricondursi a due sezioni ATECO differenti (esame vertente su una questione di fatto non esperibile in sede di interpello e su cui rimane fermo ogni potere di controllo da parte dell’amministrazione finanziaria), non risulterebbe integrata la causa ostativa di cui alla lettera d) del comma 57 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014; circostanza che non comporterebbe la decadenza dell’istante dal regime forfetario nel periodo di imposta 2020.





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