Riduzione dell’orario di lavoro: la prova anche per “facta concludentia”




In merito alla prova di un accordo di riduzione dell’orario di lavoro, il differente regime formale del rapporto a tempo pieno rispetto a quello a tempo parziale comporta una diversa e coerente modulazione dell’onere della prova, per cui esso può essere assolto quanto alla modifica delle originarie condizioni contrattuali per “facta concludentia”, anche se il contratto originario sia stato stipulato per iscritto.


Una Corte d’appello territoriale, in accoglimento del gravame di un datore di lavoro, aveva rigettato integralmente la domanda di un lavoratore e confermato la revoca del decreto ingiuntivo ottenuto dal medesimo per il pagamento di differenze retributive, in relazione al maggiore orario lavorativo previsto dal CCNL Cooperative Sociali (38 ore settimanali), a fronte del minore orario lavorato di 36 ore. Dall’istruttoria era emerso che il datore di lavoro si era reso aggiudicatario del servizio di asilo nido in una struttura comunale e che l’Amministrazione aveva imposto orari di apertura e chiusura della struttura. Inizialmente, era stata effettuata una turnazione con orario a tempo pieno per tutte le educatrici, tuttavia tale orario non era risultato compatibile finanziariamente con i termini dell’aggiudicazione e le variabili necessità della struttura, sicché, per evitare licenziamenti, era stato concordemente deciso di ridurre le ore settimanali a 34-36, con predisposizione di turnazioni. La Corte, dunque, aveva ritenuto che la riduzione di orario, mediamente a 36 ore settimanali, fosse stata predisposta ed accettata da tutti i lavoratori.
Avverso tale decisione, ricorre in Cassazione il lavoratore, sostenendo che la trasformazione dal rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno in rapporto a tempo parziale non possa avvenire a seguito di determinazione unilaterale del datore di lavoro, ma necessiti in ogni caso dell’esplicito consenso scritto del lavoratore.
Per la Suprema Corte il motivo è infondato. Preliminarmente, si evidenzia che il rapporto di lavoro subordinato, in assenza della prova di un rapporto part-time, nascente da atto scritto, si presume a tempo pieno ed è onere del datore di lavoro che alleghi invece la durata limitata dell’orario di lavoro ordinario, fornire la prova della consensuale riduzione della prestazione lavorativa. In ordine poi alla variazione in diminuzione dell’orario lavorativo, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre l’attività lavorativa e specularmente rifiutare di corrispondere la retribuzione, salva la prova a carico del medesimo di una impossibilità sopravvenuta, fondata sull’inutilizzabilità della prestazione lavorativa per fatti non addebitabili al predetto, perché non prevedibili, né evitabili, né riferibili a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero ad un calo di commesse o a crisi economiche o congiunturali o strutturali e “salvo comunque un eventuale accordo tra le parti”. Orbene, in merito alla prova di un tale accordo di riduzione dell’orario di lavoro, l’onere può essere assolto anche per “facta concludentia”, anche se il contratto sia stato stipulato per iscritto.





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