La sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo dall’obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato. Dal canto suo, il dipendente “sospeso” non e tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione.
Una Corte d’appello territoriale, confermando la decisione di primo grado, aveva condannato un datore di lavoro a restituire a un lavoratore dello spettacolo l’importo trattenuto sulla retribuzione a titolo di sciopero. Nello specifico, era stato dapprima proclamato uno sciopero dalle organizzazioni sindacali e poi revocato, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva, ma secondo la Corte di merito il datore di lavoro non aveva dimostrato l’impossibilità oggettiva di utilizzare, a quel punto, la prestazione del lavoratore.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, sostenendo che presupposto per configurare la mora del creditore sia l’offerta della prestazione da parte del lavoratore e che la revoca dello sciopero, peraltro molto ravvicinata a quella dello spettacolo, non potesse costituire implicita offerta della prestazione.
Per la Suprema Corte il motivo di ricorso non può trovare accoglimento. Secondo orientamento costante, il datore di lavoro non può unilateralmente ridurre o sospendere l’attività lavorativa e, specularmente, rifiutare di corrispondere la retribuzione, perché se lo fa incorre in un inadempimento contrattuale, salva la prova a carico del medesimo della impossibilità sopravvenuta.
Ulteriormente, la sospensione unilaterale del rapporto da parte del datore di lavoro è giustificata ed esonera il medesimo datore dall’obbligazione retributiva, soltanto quando non sia imputabile a fatto dello stesso, non sia prevedibile ed evitabile e non sia riferibile a carenze di programmazione o di organizzazione aziendale ovvero a contingenti difficoltà di mercato.
Dal canto suo, il dipendente “sospeso” non e tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro e del rifiuto datoriale a ricevere la prestazione, il prestatore conserva il diritto alla prestazione retributiva, a meno che non si evidenzino circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto.
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