Adottato – con deliberazione n. 99/2019 – il regolamento n. 2/2019, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi presso il Garante per la protezione dei dati personali.
Il regolamento disciplina la durata dei procedimenti presso il Garante e individua le unità organizzative competenti ad effettuare la relativa istruttoria. Esso si applica, pertanto, ai procedimenti di competenza del Garante, conseguenti a una iniziativa di parte o avviati d’ufficio, e alle fasi procedimentali svolte presso il Garante in procedimenti di competenza di altri soggetti pubblici, indicati nelle allegate tabelle A e B che costituiscono parte integrante del regolamento.
Nella tabella A è riportato il termine entro il quale ciascun procedimento o fase procedimentale deve essere concluso per legge, nonché l’unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento; nella tabella B è individuato il termine non altrimenti previsto dalla legge entro il quale ciascun procedimento deve essere concluso, nonché l’unità organizzativa competente e la fonte normativa di riferimento.
Il decorso dei termini è sospeso dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione, salvo i casi di urgenza ovvero di sussistenza di un pregiudizio imminente e irreparabile. Se il decorso ha inizio durante tale periodo, l’inizio stesso è differito alla fine del periodo medesimo.
Nel caso in cui per la trattazione dell’affare sia necessario lo svolgimento di attività ispettive, il decorso dei termini è sospeso sino alla conclusione delle medesime.
Salvo quanto previsto da specifiche norme di legge o di regolamento, se l’istante è invitato dall’Autorità a fornire informazioni, integrazioni o precisazioni o a esibire documenti, i termini previsti nelle tabelle A e B per provvedere sulla richiesta, istanza o diverso atto di iniziativa comunque denominato sono sospesi e decorrono nuovamente dalla data di scadenza del termine fissato per l’adempimento richiesto.
Per i procedimenti relativi ai reclami di cui all’art. 143 del Codice, il termine di decisione del reclamo è di dodici mesi in presenza di motivate esigenze istruttorie comunicate alle parti. Tali esigenze ricorrono comunque quando sono effettuati accertamenti ispettivi ai sensi dell’art. 22 del regolamento del Garante n. 1/2019; il procedimento riguarda trattamenti transfrontalieri; è disposta la riunione o separazione dei procedimenti; sono necessari accertamenti tecnologici di particolare complessità.
Qualora debba essere interpellato obbligatoriamente un organo in funzione consultiva e il parere richiesto non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o da regolamento o, se mancante, dall’art. 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento amministrativo può procedere indipendentemente dall’espressione del parere.
Quando, in conformità alla legge, risulta opportuno acquisire un parere non obbligatorio del Consiglio di Stato o dell’Avvocatura dello Stato, il responsabile del procedimento ne dà notizia alle parti interessate, indicando sinteticamente i motivi in base ai quali si è ritenuto di procedere all’acquisizione del parere medesimo. In tal caso, il periodo di tempo occorrente per l’acquisizione del parere, a decorrere dalla richiesta sino alla sua ricezione, non è computato nel termine finale del procedimento, se il parere medesimo è reso nel termine di cui all’art. 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento del Garante n. 2/2007.
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (G.U. 9 maggio 2019, n. 107).
