Sono state modificate le specifiche tecniche e sono stati corretti alcuni modelli e istruzioni relativi agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili per l’anno d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, cd. “ISA/2019” (Agenzia delle Entrate – Provvedimento n. 175451 del 4 giugno 2019).
INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
Gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (cd. “ISA”), elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili, ed esprimono su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso al regime premiale.
In relazione ai diversi livelli di affidabilità fiscale conseguenti all’applicazione degli indici, sono riconosciuti i seguenti benefici:
a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore a 20.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e all’IRAP;
b) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’IVA per un importo non superiore a 50.000 euro annui;
c) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative;
d) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento sul reddito di impresa e di lavoro autonomo;
f) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo, se il reddito complessivo accertabile non eccede di due terzi il reddito dichiarato.
LE MODIFICHE APPROVATE
Gli “ISA” sono applicabili dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, pertanto, debuttano con la prossima dichiarazione dei redditi, in sostituzione degli studi di settore e dei parametri.
Con distinti provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate sono stati approvati i modelli e le istruzioni degli ISA in relazione alle diverse attività economiche e le regole tecniche per l’applicazione degli indici.
Col Provvedimento n. 175451 del 4 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha modificato, in particolare, le specifiche tecniche della fornitura dei dati relativi alle “Comunicazioni di richiesta degli ulteriori dati necessari ai fini dell’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale per il periodo di imposta 2018 da parte dei soggetti incaricati alla trasmissione telematica (fornitura dati ISA) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate in via telematica, e viceversa, degli elementi informativi forniti dall’Agenzia delle Entrate necessari ai fini dell’applicazione degli ISA.
Inoltre, è stata introdotta la previsione secondo la quale, eventuali futuri aggiornamenti delle specifiche tecniche non saranno più oggetto di apposito provvedimento, ma saranno pubblicati sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e resi noti mediante comunicazione.
Per quanto riguarda modelli e istruzioni, sono stati eliminati alcuni refusi; in particolare sono rettificati il frontespizio dei modelli AG41U e AG93U e le istruzioni dei righi F21 e G11.
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