Assegno di natalità 2019: istruzioni




L’articolo 23-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha esteso l’assegno di natalità, cd. bonus bebè, ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione, prevedendo anche una maggiorazione del 20% in caso di figlio successivo al primo.


Dal 1° gennaio 2019 l’assegno di natalità trova, dunque, la propria disciplina in tre distinte fonti legislative: il D.L. n. 119/2018, relativo agli eventi verificatisi e che si verificheranno nel corso del 2019, la L. n. 205/2017, relativa agli eventi che si sono verificati nel corso del 2018 e la L. n. 190/2014, istitutiva dell’assegno di natalità, entrata in vigore il 1° gennaio 2015, riferita agli eventi verificatisi nel triennio 2015-2017, che prevede (a differenza del D.L. n. 119/2018 e della L. n. 205/2017) un assegno di durata massima triennale.
Il D.L. n. 119/2018, nel richiamare la L. n. 190/2014, introduce, rispetto alla normativa previgente, un elemento di novità rappresentato dal riconoscimento di una maggiorazione del 20% dell’importo dell’assegno, in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019.
In presenza di tutti gli altri requisiti di legge, tale maggiorazione viene applicata in base ai seguenti criteri:
– la maggiorazione viene riconosciuta per ogni figlio successivo al primo del genitore richiedente l’assegno, purché sia rispettato il requisito della convivenza tra tali due soggetti;
– ai fini della maggiorazione si considera “primo figlio” del genitore richiedente il figlio, anche adottivo, sia minorenne che maggiorenne, residente in Italia e convivente con il genitore richiedente;
– diversamente, non si considerano né come “primi figli” né come “figlio successivo al primo” i minorenni in affidamento preadottivo e quelli in affidamento temporaneo, in quanto detta maggiorazione è stata prevista per il figlio successivo al primo, quindi sulla base di rapporti di “filiazione”;
– in caso di parto gemellare avvenuto nello stesso giorno del 2019:
a. se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni figlio venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo;
b. se non si tratta di un primo evento, la maggiorazione spetta per tutti i gemelli;
– in caso di adozione plurima, ossia adozione di minorenni avvenuta nello stesso giorno del 2019, se si tratta di un primo evento, la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato venuto alla luce successivamente al primo in ordine di tempo. Se si tratta di adozione plurima di gemelli, la maggiorazione va riconosciuta per tutti i gemelli adottati tranne uno, a scelta del richiedente;


– in caso di adozione plurima avvenuta nello stesso giorno del 2019, se non si tratta di un primo evento (ovvero se il genitore richiedente in precedenza ha già avuto figli, anche adottivi), la maggiorazione va riconosciuta per ogni adottato, anche in caso di adozione di gemelli.


La prestazione spetta a condizione che il nucleo familiare del genitore richiedente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, sia in possesso di un ISEE in corso di validità non superiore a 25.000 euro (cfr. la circolare n. 93/2015).
La domanda di assegno deve essere presentata, sulla base di quanto indicato nella circolare n. 93/2015, da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito dell’adozione o dell’affidamento preadottivo avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 dicembre 2019. In via transitoria, attesi i tempi tecnici necessari per adeguare le procedure di gestione alle novità normative introdotte, al fine di evitare un eventuale pregiudizio del diritto dei potenziali beneficiari, per le nascite, adozioni o affidamenti avvenuti tra il 1° gennaio 2019 ed il 15 marzo 2019, il termine di 90 giorni per la presentazione della domanda decorre dal 15 marzo 2019. Pertanto, per dette domande, il termine di 90 giorni per la presentazione scade il 13 giugno 2019. Resta fermo che, per tali eventi, le domande di assegno possono essere presentate tardivamente, ossia oltre il 13 giugno 2019; in tale caso l’assegno, ove spettante, decorre dalla data di presentazione della domanda.
La domanda di assegno deve essere inoltrata in via telematica e, di regola, una sola volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento preadottivo. Essa deve essere corredata dal modello “SR163”, denominato “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, reperibile nella sezione “Tutti i moduli” del sito www.inps.it, salvo che tale modello sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande di prestazione. Tale modulo può essere trasmesso con una delle seguenti modalità: allegato in procedura mediante l’apposita funzione “Gestione allegati”; trasmesso da una casella di posta elettronica certificata (PEC) alla casella PEC della Struttura INPS territorialmente competente; trasmesso da una casella di posta elettronica ordinaria alla casella istituzionale della Linea di prodotto servizio “Ammortizzatori sociali” della Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità; consegnato a mano o spedito in originale alla Struttura INPS territorialmente competente, con allegata la copia del documento di identità del richiedente in corso di validità.
Nei casi di domanda con richiesta di maggiorazione, il richiedente dovrà dichiarare che il figlio per il quale chiede il beneficio maggiorato è successivo al primo e dovrà indicare anche le generalità degli altri precedenti figli (nati o adottati), compresa l’indicazione del comune di nascita o del comune di registrazione della sentenza di adozione di questi ultimi.





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