Sottoscritto il giorno 25/6/2019, tra FEDERTURISMO CONFINDUSTRIA, AICA e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS, il presente Avviso Comune in materia di lavoro stagionale
Le parti, con la firma dell’Avviso comune, considerato che:
– l’art. 2, comma 28, della Legge n. 92/2012 ha previsto l’applicazione ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato di un contributo addizionale – salvo alcune eccezioni definite – a carico del datore di lavoro, pari all’1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
– il D.L. 87/2018 ha disposto un incremento di tale contributo da applicare in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato;
– a partire dal 2016 si assiste ad un trattamento differenziato nell’ambito del lavoro stagionale che prevede il pagamento del contributo addizionale solo nelle ipotesi di stagionalità che sono state introdotte dalla contrattazione collettiva;
– questo aggravio di costi tende a favorire un aumento del turn-over, a discapito della continuità occupazionale e della tutela delle professionalità;
ritengono indispensabile un maggior riconoscimento dell’attività stagionale svolta da imprese e lavoratori nel complesso delle attività turistiche, quale componente strategica del sistema economico nazionale.
Le Parti convengono sulla opportunità che venga modificato l’art. 2, comma 29, Legge n. 92/2012 lett. b) nel senso di includere nell’esonero dal pagamento del contributo addizionale tutte le ipotesi di stagionalità, sia di fonte legale che contrattuale.
Le Parti auspicano altresì una modifica in sede legislativa della tutela complessiva dei lavoratori stagionali temporaneamente non occupati.
Le Parti ritengono inoltre opportuno che il legislatore si attivi per favorire una destagionalizzazione dell’attività turistica con relativo beneficio sia per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro sia per il contenimento dei costi organizzativo-aziendali e per una maggiore efficientazione della rete logistica nazionale.

