Non è soggetto a IRAP il contribuente che impieghi beni strumentali non eccedenti il “minimo indispensabile” all’esercizio dell’attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l’impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Corte di Cassazione – Ordinanza 28 maggio 2019, n. 14533
La Corte di Cassazione, in tema di IRAP, ha fissato i seguenti principi:
a) il requisito dell’autonoma organizzazione ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione , e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo “l’id quod plerumque accidit”, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui;
c) si avvalga di lavoro altrui in modo non occasionale con l’impiego di dipendenti svolgenti mansioni esecutive;
d) i costi ed i compensi erogati, comprensivi di quote per ammortamento e canoni di leasing, non costituiscono di per sé stessi elementi utili per desumere il presupposto impositivo dell’autonoma organizzazione di un professionista, atteso che di per sé stessi possono rappresentare, esclusivamente, un mero passivo dell’attività professionale, non funzionali allo sviluppo della produttività e non correlati, quindi, all’implementazione dell’aspetto organizzativo.
I suddetti elementi, indicativi dell’eventuale sussistenza del presupposto impositivo, devono necessariamente esprimere una concreta capacità di implementazione del reddito del professionista, in modo da influire sulla capacità contributiva dello stesso.
Nel caso in disamina non sussiste il requisito dell’autonoma organizzazione, in quanto i beni in dotazione e le spese attribuibili al contribuente (“quote di ammortamento”, “canoni di locazione finanziaria” “compensi corrisposti a terzi”) corrispondono al minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale espletata (medico titolare di sede di medicina generale), in relazione, anche, ai compensi dallo stesso conseguiti nel periodo d’imposta, ove si consideri che l’importo per compensi dovuti a terzi risulta correlato a prestazioni di mero ausilio dell’attività professionale (commercialisti) o di mera sostituzione dell’attività professionale (compensi corrisposti a colleghi per la sostituzione durante i periodi feriali) tutti elementi inidonei, quindi, a rappresentare un incremento significativo della base imponibile.
Pertanto, il ricorso va accolto.
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