Istituito il codice tributo “6898” per l’utilizzo in compensazione, con il modello F24, del credito d’imposta riconosciuto ai datori lavoro pubblici e privati per gli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile (Agenzia Entrate – risoluzione 05 giugno 2019, n. 55/E).
Ai datori di lavoro viene riconosciuto su richiesta un credito d’imposta per il rimborso degli emolumenti versati ai lavoratori legittimamente impegnati come volontari nelle attività di protezione civile in occasione di eventi calamitosi. A tal fine, è necessario che i lavoratori interessati siano iscritti nell’Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, mediante F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il mancato riconoscimento dell’operazione di versamento.
Relativamente alla fruizione del credito, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei crediti d’imposta riconosciuti nel mese precedente e dei relativi beneficiari.
A partire dal giorno 10 del mese successivo al riconoscimento del credito d’imposta, il soggetto beneficiario può utilizzare il credito medesimo nel modello di pagamento F24 con il codice tributo “6898” denominato “Credito d’imposta spettante ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile – art. 38 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo deve essere esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”.
Nel campo “anno di riferimento”, deve essere indicato l’anno di riconoscimento del credito d’imposta, nel formato “AAAA”.
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