Computabilità nel TFR dell’elargizione per abitazione, gli indici sintomatici della natura retributiva




Ai fini dell’inclusione nella base di computo del TFR, in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro in altra sede è desumibile da indici sintomatici, tra cui il carattere periodico dell’erogazione, la sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, il suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e l’avvenuto assoggettamento a contribuzione.


Una Corte di appello, confermando la pronuncia del Tribunale di prime cure, aveva accolto le domande di alcuni lavoratori nei confronti del proprio datore di lavoro, relative al riconoscimento dell’incidenza sul trattamento di fine rapporto della elargizione per l’abitazione, a seguito di un loro trasferimento di sede.
Avverso la decisione ricorre in Cassazione il datore di lavoro, nella specie un Istituto di credito, lamentando che la Corte territoriale aveva erroneamente escluso che l’erogazione ai funzionari trasferiti di una somma di denaro in occasione del trasferimento, potesse essere stata corrisposta per “finalità similari” a quelle che caratterizzano i trattamenti previsti dall’art. 53 del CCNL applicabile. Tra tali emolumenti, esclusi espressamente dal TFR dalla norma pattizia, erano previste una “diaria” e soprattutto la fornitura di un “alloggio nella nuova sede di residenza”, la cui finalità è proprio quella di alleviare il disagio connesso al cambio di abitazione e della residenza familiare, ovvero la medesima finalità che, secondo l’interpretazione della Corte di merito, era alla base dell’erogazione da includere nel TFR.
Per la Suprema Corte, il ricorso non è fondato. Secondo l’orientamento consolidato in sede di legittimità, ai fini della determinazione della base di computo del trattamento di fine rapporto, in mancanza di una deroga espressa contenuta nella contrattazione collettiva, la natura di retribuzione di un emolumento aggiuntivo corrisposto al lavoratore per lo svolgimento di lavoro in altra sede lavorativa è desumibile da indici sintomatici, inclusi quelli emergenti in sede di conclusione del contratto individuale, tra cui il carattere periodico dell’erogazione, la sua corresponsione in misura fissa e senza documentazione giustificativa, il suo essere condizionata al permanere dell’abitazione e all’avvenuto assoggettamento a contribuzione.





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