L’Inps comunica che, nel mese di luglio 2019, l’Istituto provvederà d’ufficio ad erogare la somma aggiuntiva, c.d. quattordicesima, a favore dei soggetti con età pari o superiore a 64 anni e che siano titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
La verifica del diritto alla somma in parola viene effettuata, in caso di prima concessione, sulla base dei criteri previsti (“in sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell’anno in corso, dichiarato in via presuntiva”), nell’ipotesi di concessione del beneficio successiva alla prima “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati”.
Per il 2019, devono essere quindi valutati i seguenti redditi: nel caso di prima concessione, tutti i redditi posseduti dal soggetto nell’anno 2019 (rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la somma aggiuntiva); nel caso di concessione successiva alla prima: i redditi per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati, conseguiti nel 2019; i redditi diversi da quelli di cui al punto precedente, conseguiti nel 2018.
Dunque, per l’anno corrente sono sempre utilizzati i redditi da prestazione memorizzati nel Casellario centrale dei pensionati al momento dell’elaborazione, riferiti all’anno 2019.
Per i redditi diversi sono presi in esame quelli conseguiti nell’anno 2018 ovvero, per le prime concessioni, nell’anno 2019.
Per i redditi diversi da quelli da prestazione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2019 o 2018, sono stati utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2015.
In assenza dei redditi relativi agli anni dal 2015 o successivi, il beneficio non è stato attribuito.
Pertanto, la somma aggiuntiva viene corrisposta a luglio 2019 in via provvisoria e la sussistenza del diritto sarà verificata sulla base della dichiarazione dei redditi a consuntivo.
Per il diritto al beneficio viene preso in considerazione il reddito annuo del richiedente; tale reddito, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere inferiore ai limiti indicati (ved. tabella riportata al paragrafo 1.3 del messaggio in argomento).
L’Inps rammenta che dal 2017, a parità di contribuzione, gli importi vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario, ossia fino a 1,5 volte il trattamento minimo ovvero fino a 2 volte il trattamento minimo.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo del beneficio, diverso per ciascuna fascia contributiva. Infatti, la c.d. clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte ovvero a 2 volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della somma aggiuntiva spettante, l’importo in parola viene corrisposto fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.
Link all’articolo originale

