Con riferimento al tema della prova e della liquidazione del danno professionale da demansionamento, il giudice del merito può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale, determinandone anche l’entità in via equitativa, in base agli elementi di fatto relativi a qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, professionalità colpita, durata del demansionamento, esito finale della dequalificazione ed altre circostanze del caso. In ogni caso, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione, a rendere evidente il percorso logico seguito ed a consentirne il sindacato (Corte di Cassazione, ordinanza 20 giugno 2019, n. 16595)
Un Tribunale di prime cure aveva accolto in parte le domande proposte da un lavoratore e condannato il suo datore di lavoro al risarcimento del danno professionale per demansionamento. Tale pronuncia veniva parzialmente riformata dalla Corte distrettuale che riduceva l’ammontare del risarcimento del danno patrimoniale nella misura del 30% delle retribuzioni maturate nel periodo controverso, condannando altresì la società datoriale al risarcimento del danno biologico ed alla reputazione, che liquidava in via equitativa.
Ricorre così in Cassazione il lavoratore, lamentando che la Corte di merito in sede di liquidazione del danno patrimoniale, aveva tenuto conto esclusivamente del danno alla professionalità, trascurando le ulteriori specifiche voci rivendicate (quali i mancati incrementi retributivi, la perdita di benefit). Nel procedere a tale nuova quantificazione del pregiudizio risentito, nella ridotta misura del 30%, il giudice del gravame non aveva indicato le ragioni per le quali il criterio adottato fosse stato ritenuto come il più adeguato a quantificare, in rapporto alla fattispecie concreta, l’ammontare del danno.
Per la Suprema Corte il motivo è fondato. Come noto, il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte (art. 2103, co. 1, c.c.). La norma è violata, avuto riguardo alla libertà ed alla dignità del lavoratore nei luoghi in cui presta la sua attività ed al sistema di tutela del suo bagaglio professionale, quando il dipendente venga assegnato a mansioni inferiori. In siffatto ambito, l’inadempimento datoriale può comportare un danno da perdita della professionalità di contenuto patrimoniale che può consistere sia nell’impoverimento della capacità professionale del lavoratore e nella mancata acquisizione di un maggior saper fare, sia nel pregiudizio subito per la perdita di chance, ossia di ulteriori possibilità di guadagno o di ulteriori potenzialità occupazionali (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 10 giugno 2004, n. 11045). Invero, la violazione può pregiudicare quel complesso di capacità e di attitudini definibile con il termine professionalità, che è di certo bene economicamente valutabile, posto che esso rappresenta uno dei principali parametri per la determinazione del valore di un dipendente sul mercato del lavoro. Orbene, con riferimento al tema della prova e della liquidazione del danno professionale, il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno, avente natura patrimoniale e il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore, determinandone anche l’entità in via equitativa, in base agli elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa, al tipo di professionalità colpita, alla durata del demansionamento, all’esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (ex multis, Corte di Cassazione, sentenza 26 febbraio 2009, n. 4652; Corte di Cassazione, sentenza 19 settembre 2014, n. 19778). Inoltre, sempre avuto riguardo alla questione probatoria, il danno derivante da demansionamento e dequalificazione professionale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale, ma può essere provato dal lavoratore anche mediante il meccanismo presuntivo, attraverso l’allegazione di elementi gravi, precisi e concordanti (Corte di Cassazione, sentenza 3 gennaio 2019 n. 21). In definitiva, una volta adempiuto l’onere di allegazione da parte del lavoratore, compete al giudicante di procedere alla quantificazione del danno, anche in via equitativa. In tale prospettiva, la liquidazione equitativa, anche nella sua forma cd. “pura”, consiste in un giudizio di prudente contemperamento dei vari fattori di probabile incidenza sul danno nel caso concreto, sicché, pur nell’esercizio di un potere di carattere discrezionale, il giudice è chiamato in motivazione, a rendere evidente il percorso logico seguito nella propria determinazione e consentire il sindacato del rispetto dei principi del danno effettivo e dell’integralità del risarcimento.
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