In appresso si evidenziano gli adempimenti cui sono tenuti i datori di lavoro, ai fini dell’applicazione della detassazione e dell’agevolazione contributiva su premi di risultato ed utili, riguardanti il deposito del contratto collettivo
Al fine dell’applicazione dell’imposta sostitutiva e dell’agevolazione contributiva connessa al coinvolgimento paritetico dei lavoratori, tanto i premi di risultato quanto gli utili da distribuire devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o di contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. Qualora l’azienda sia priva di rappresentanza sindacale interna, è possibile recepire il contratto collettivo territoriale di settore e, conseguentemente, al ricorrere delle condizioni richieste, applicare l’imposta sostitutiva sui premi di risultato erogati in esecuzione di tale contratto territoriale. In ogni caso, nell’ipotesi in cui non sia stato stipulato un contratto territoriale di settore, l’azienda può adottare il contratto territoriale che ritiene più aderente alla propria realtà, dandone comunicazione ai lavoratori, il quale sarà recepito non solo per la previsione agevolativa, ma anche per la regolamentazione di altri aspetti del rapporto di lavoro. (Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 2018). Di contro, sono esclusi dall’agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro (Agenzia delle entrate, circolare n. 28/E del 15 giugno 2016). Il contratto collettivo aziendale o territoriale deve essere depositato presso l’Ispettorato Nazionale del Lavoro entro 30 giorni dalla loro sottoscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità di tali contratti al quadro normativo in materia (art. 5, D.M. 25 marzo 2016). In linea generale, il termine di 30 giorni previsto è da riferirsi al deposito dei soli contratti, mentre la dichiarazione di conformità può essere compilata e trasmessa dal datore di lavoro anche successivamente a tale termine. In ogni caso, il termine di 30 giorni ha carattere ordinatorio. Pur tuttavia, ai fini dell’applicazione del regime agevolato, sia il contratto che la dichiarazione di conformità devono risultare depositati al momento dell’erogazione dei premi di risultato o delle somme a titolo di partecipazione agli utili di impresa (Agenzia delle Entrate, circolare n. 5/E del 2018). Il deposito del contratto e la relativa dichiarazione vanno effettuati utilizzando la modalità telematica messa a disposizione nella sezione “Servizi” del sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all’indirizzo “www.lavoro.gov.it”.
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