Con l’Ordinanza n. 11047/2019, la Corte di Cassazione ha chiarito che l’indennità supplementare corrisposta al dipendente all’atto della cessazione del rapporto di lavoro dal Fondo di previdenza, finanziato in massima parte da premi produttività e incentivi, è assimilabile alle indennità equipollenti al TFR e, pertanto, deve essere assoggettata a tassazione separata
FATTO
Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto opposto dall’Agenzia delle Entrate alla domanda di rimborso delle ritenute IRPEF subite in relazione all’indennità supplementare corrisposta dal Fondo di previdenza in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente.
A fronte della tassazione ordinaria applicata dal Fondo, il contribuente ha eccepito l’esenzione totale delle somme percepite.
Il ricorso è stato accolto dai giudici tributari, che hanno dichiarato la legittimità della richiesta di rimborso, ritenendo l’indennità percepita non assoggettabile a tassazione IRPEF.
DECISIONE DELLA CASSAZIONE
Con riferimento alle somme corrisposte a titolo di indennità supplementare dal fondo di previdenza, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro dipendente, la Corte di Cassazione ha evidenziato che il regime di tassazione di tali somme è strettamente correlato alla natura dell’erogazione e alle modalità di contribuzione al Fondo.
Nel caso di specie, si tratta dell’indennità corrisposta dal Fondo di previdenza per i dipendenti del Ministero delle Finanze all’atto della cessazione dal servizio. Come evidenziato dall’Amministrazione finanziaria, al Fondo in questione sono iscritti di diritto e non volontariamente, tutti i dipendenti civili di ruolo e non di ruolo del Ministero delle Finanze. Il Fondo è tenuto ad erogare prestazioni assistenziali (sovvenzioni per malattia e per decesso degli iscritti medesimi o di familiari a carico) e prestazioni previdenziali (indennità di fine rapporto, aggiuntiva alla indennità di buonuscita erogata). Tali erogazioni concretizzano e realizzano una precisa finalità istituzionale in attuazione della quale l’attività si configura come intervento obbligatorio al quale il Fondo è tenuto. La composizione del Fondo è costituita in massima parte da premi produttività o incentivi da parte dell’Ente (datore di lavoro).
Riformando la decisione dei giudici tributari, invece, la Corte di Cassazione ha precisato, preliminarmente, che il Fondo di previdenza in questione non è costituito da contributi versati in via esclusiva dai dipendenti, ma, al contrario, è interamente alimentato con somme provenienti dalle casse del datore di lavoro, e pertanto manca il presupposto per riconoscere l’esenzione.
D’altra parte, l’indennità, essendo corrisposta all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, ha una funzione esclusivamente previdenziale e, pertanto, assimilabile alle indennità equipollenti al TFR, sicché rappresenta una forma di retribuzione differita con applicazione di tassazione separata e non integrale, essendo, peraltro, la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività o da incentivi versati dal datore di lavoro.
In conclusione, secondo la Corte di Cassazione, a fronte della tassazione ordinaria dell’indennità supplementare, deve ritenersi legittima la richiesta di rimborso, ma limitatamente alla ritenuta IRPEF operata in eccesso rispetto al regime di tassazione separata.
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