Con le risposte nn. 204 e 207 del 25 giugno 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul regime speciale per lavoratori e docenti/ricercatori impatriati, analizzando le nuove disposizioni contenute nel Decreto Crescita in fase di conversione in legge.
In relazione al regime speciale per lavoratori impatriati, i cittadini italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali del regime speciale per lavoratori impatriati purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni.
In relazione al regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati, i docenti o ricercatori italiani non iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE) rientrati in Italia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 possono accedere ai benefici fiscali del regime agevolativo docenti/ricercatori impatriati purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per due periodi d’imposta precedenti il predetto trasferimento.
in entrambi i casi di cui sopra, con riferimento ai periodi d’imposta per i quali siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero oggetto di controversie pendenti in ogni stato e grado del giudizio nonché per i periodi d’imposta per i quali non sono decorsi i termini per l’accertamento, ai cittadini italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 spettano i benefici fiscali nel testo vigente al 31 dicembre 2018, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per due periodi d’imposta precedenti il trasferimento nel territorio dello Stato.
Le nuove disposizioni introdotte dal Decreto Crescita trovano applicazione nei confronti di quei contribuenti che acquisiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2020.
L’Agenzia delle Entrate ritiene, altresì, che la ratio delle nuove disposizioni sia volta a valorizzare, per i soggetti che non risultano iscritti all’AIRE, la possibilità di comprovare il periodo di residenza all’estero sulla base delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, pertanto, la stessa possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già nel 2019.
Pertanto, sia i lavoratori impatriati che i docenti ed i ricercatori rientrati fiscalmente in Italia entro il 31 dicembre 2019, hanno la possibilità di usufruire dell’agevolazione fiscale prevista nel testo vigente al 31 dicembre 2018, laddove gli stessi possano dimostrare la residenza fiscale all’estero per i due periodi d’imposta precedenti sulla base delle regole dettate dalle singole Convenzioni internazionali.
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