Lavoratori stagionali UE con residenza temporanea: chiarimenti sulla circolazione dei veicoli




Per i lavoratori stagionali residenti in altro stato membro dell’UE il divieto di circolazione in Italia dei propri veicoli immatricolati all’estero opera esclusivamente con la residenza anagrafica e non con la residenza temporanea (Ministero interno – circolare 04 giugno 2019, n. 4983).

Il Codice della strada vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Tale restrizione potrebbe anche limitare i soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell’UE, che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che decorsi 185 giorni di permanenza in Italia acquisiscono la residenza normale o temporanea, riconosciuta in caso di “dimora abituale per interessi personali e professionali o solo personali che rivelino stretti legami fra la persona e il luogo in cui essa abita a condizione che vi ritorni regolarmente”.
In merito, è stato chiarito che la suddetta residenza normale non può essere equiparata alla residenza anagrafica risultante dall’iscrizione ai registri di un Comune e, pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo immatricolato all’estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.
La limitazione sulla circolazione dei veicoli prevista dal Codice della strada non può trovare quindi applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all’estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.





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