Se l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non risulta la sua soccombenza in tutti i precedenti gradi di giudizio, con la conseguenza che la controversia non può essere definita con il pagamento del 5 per cento del valore della lite ma del 15 per cento. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 31 maggio 2019, n. 174, 175,177).
Di seguito sono riportate tre risposte sull’argomento in oggetto:
1. Nella primo interpello l’istante fa presente che, l’Ufficio distrettuale delle imposte dirette notificava un avviso di accertamento per un certo periodo di imposta. Il predetto avviso è stato impugnato; la Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso con riferimento alla maggior parte dei rilievi formulati nell’avviso di accertamento, ad eccezione di quello concernente il recupero a tassazione di una perdita su crediti ritenuta indeducibile. L’esito del giudizio di appello è risultato totalmente favorevole al contribuente. La sentenza di secondo grado è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale. Anche in sede di giudizio il contribuente è risultato totalmente vittorioso.
Alla data di presentazione dell’interpello, il giudizio risulta pendente davanti alla Corte di cassazione, a seguito di ricorso dell’Agenzia delle entrate.
Secondo quanto sostenuto dall’istante, nel ricorso per cassazione è stato omesso qualsiasi riferimento al rilievo concernente le perdite su crediti, deciso in primo grado a favore dell’Agenzia delle entrate; di conseguenza, l’istante ritiene che su tale rilievo si sia formato un giudicato interno favorevole al medesimo.
Tanto premesso, al fine dell’eventuale adesione alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, l’istante chiede chiarimenti circa la determinazione degli importi da versare.
Per il Fisco, nella fattispecie oggetto di interpello, ove l’Amministrazione è risultata parzialmente vittoriosa in primo grado, non risulta verificata la condizione prevista dal comma 2-ter dell’articolo 6 del decreto-legge n. 119 del 2018, ossia la soccombenza dell’Agenzia delle entrate “in tutti i precedenti gradi di giudizio”, con la conseguenza che la controversia non può essere definita con il pagamento del 5 per cento del valore della lite ma del 15 per cento.
2. Nel secondo interpello la società istante fa presente di essere stata destinataria, in qualità di coobbligata solidale, di un avviso di liquidazione con il quale l’Agenzia delle entrate ha liquidato una maggiore imposta di registro con riferimento ad una scrittura privata recante la costituzione di pegno su quote societarie.
Detto avviso di liquidazione è stato impugnato e l’Agenzia delle entrate è risultata integralmente soccombente in primo grado e parzialmente soccombente in secondo grado. L’Agenzia delle entrate ha notificato all’istante ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello; l’istante, a sua volta, ha proposto controricorso e ricorso incidentale. Il giudizio, dunque, è pendente dinanzi la Suprema Corte alla data di presentazione dell’interpello.
Ciò premesso, l’istante chiede chiarimenti in merito alla corretta determinazione dell’importo da versare per la definizione agevolata della controversia, ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
Secondo quanto chiarito con la prassi fiscale non sono definibili con la riduzione al cinque per cento le liti per le quali l’Amministrazione sia risultata anche parzialmente vittoriosa, indipendentemente dalla misura, in almeno uno dei precedenti gradi. La soccombenza dell’Agenzia delle entrate è determinata dal raffronto tra quanto richiesto dal contribuente e quanto deciso dall’organo giurisdizionale adito e si considera «integrale» quando la domanda del contribuente sia stata accolta. Tale condizione, nel caso dell’istante, non risulta realizzata.
3. Nel terzo interpello, invece, il Fisco chiarisce che la definizione agevolata riguarda gli atti che recano una pretesa tributaria da parte dell’Agenzia, sono escluse le richieste del contribuente di restituzione di tributi.
Ciò vale anche quando l’istanza di rimborso dovesse contenere o presupporre il riconoscimento di un’agevolazione tributaria. Questo risulta coerente col principio di carattere generale ribadito dalle sezioni unite della Cassazione secondo cui “per natura, il condono incide sui debiti tributari dei contribuenti e non sui loro crediti, in quanto si traduce in una forma atipica di definizione del rapporto tributario, nella prospettiva di recuperare risorse finanziarie.”.

