Mancata iscrizione all’AIRE: la residenza fiscale resta in Italia



Con la recente Risposta a interpello n. 203/2019, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la mancata cancellazione dall’anagrafe del comune di residenza e la conseguente iscrizione all’AIRE, costituisce elemento per stabilire la residenza fiscale in Italia, anche se di fatto la permanenza all’estero si sia protratta per la maggior parte del periodo d’imposta. In tal caso il reddito di lavoro dipendente conseguito all’estero è imponibile in Italia. Se si realizza un ipotesi di imposizione concorrente l’imposta italiana deve essere determinata detraendo l’imposta sui redditi pagata in Danimarca.

FATTO


Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate riguarda un’italiana che, per motivi di lavoro, si è trasferita in Danimarca dove ha sottoscritto un contratto di locazione e nel 2017 ha conseguito reddito di lavoro dipendente in base a contratto di lavoro con una società diritto danese. Tuttavia ha ottenuto il certificato di iscrizione all’AIRE nel corso del 2017, pertanto si pone il problema di determinare la residenza fiscale ai fini della tassazione del reddito percepito.


PARERE DEL FISCO


L’Agenzia delle Entrate evidenzia che in base alle norme del TUIR per le persone residenti in Italia l’imposta si applica sull’insieme dei redditi percepiti, indipendentemente da dove questi siano prodotti, mentre per i soggetti non residenti l’imposta si applica solo sui redditi qui prodotti.
Per individuare la nozione di residenza fiscale valida ai fini dell’applicazione delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni è necessario fare riferimento alla legislazione interna degli Stati contraenti.
Secondo la legislazione italiana, sono soggetti passivi d’imposta tutte le persone fisiche residenti e non residenti nel territorio dello Stato, indipendentemente dalla cittadinanza. Si considerano residenti in Italia “le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del Codice civile”.
Le tre condizioni sopra citate sono tra loro alternative, essendo sufficiente che sia verificato, per la maggior parte del periodo d’imposta, uno solo dei predetti requisiti affinché una persona fisica venga considerata fiscalmente residente in Italia e, viceversa, solo quando i tre presupposti della residenza sono contestualmente assenti nel periodo d’imposta di riferimento tale persona può essere ritenuta non residente nel nostro Paese.
Pertanto, con riferimento al caso di specie, considerato che il trasferimento di residenza in Danimarca si è perfezionato nel corso del 2017, deve ritenersi che la contribuente italiana debba essere identificata come soggetto fiscalmente residente in Italia per il periodo d’imposta 2017, sussistendo una delle tre condizioni suindicate (iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta).
Ne consegue che, per tale annualità, tutti i redditi percepiti, dovunque siano stati prodotti, dovevano essere dichiarati ai fini dell’imposizione in Italia.
D’altra parte, in base alla Convezione contro le doppie imposizioni sottoscritta con la Danimarca, il reddito percepito a fronte di un’attività di lavoro dipendente, prestata, per la maggior parte dell’anno, in Danimarca alle dipendenze di una società di tale Stato, è assoggettato ad imposizione concorrente in entrambi i Paesi: in Italia, Stato di residenza ed in Danimarca, Stato di svolgimento dell’attività lavorativa.
In tal caso, la conseguente doppia imposizione sul reddito viene eliminata sulla base della Convezione, che stabilisce: “Se un residente dell’Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Danimarca, l’Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito … può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente. In tal caso, l’Italia deve detrarre dalle imposte così calcolate l’imposta sui redditi pagata in Danimarca, ma l’ammontare della detrazione non può eccedere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo”.





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