Per la Suprema Corte l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive (Sentenza 04 giugno 2019, n. 15204).
La CTR per le Marche in Ancona ha respinto l’originaria domanda di rimborso dell’imposta Irap versata dallo Studio Commerciale Associato relativamente agli anni di imposta 2002, 2003 e 2004, in quanto, l’esistenza dell’associazione professionale nella specie doveva qualificarsi come presupposto di autonoma organizzazione perchè oggettivamente idonea a determinare una maggiore potenzialità produttiva dell’associazione medesima.
Per la cassazione della citata sentenza lo Studio Commerciale Associato ricorre in Cassazione. Il ricorso viene respinto in quanto per la Suprema Corte l’esercizio di professioni in forma societaria costituisce “ex lege” presupposto dell’imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività.

