Pensionati all’estero: le regole per favorire il rientro in Italia




Definite le modalità di esercizio e revoca del regime d’imposta sostitutiva riconosciuto ai pensionati italiani residenti all’estero che trasferiscono la residenza in un comune del Mezzogiorno (Agenzia Entrate – provvedimento n. 167878/2019).

Nell’intento di favorire gli investimenti, i consumi ed il radicamento nei Comuni del Mezzogiorno con determinate caratteristiche demografiche da parte di soggetti non residenti che percepiscono redditi da pensione di fonte estera, viene riconosciuto in capo a quest’ultimi un regime fiscale opzionale in caso di trasferimento della residenza fiscale in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle Regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Il regime è opzionale e consente di versare un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi delle persone fisiche relativamente a qualsiasi categoria di reddito prodotto all’estero.
Possono accedere i pensionati che non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi d’imposta precedenti a quello in cui l’opzione viene esercitata.
L’accesso al regime d’imposta sostitutiva si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita al periodo d’imposta in cui avviene il trasferimento della residenza in uno dei Comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti.
Ai fini dell’individuazione della popolazione residente nel Comune deve essere considerato il dato riferito a tale Comune come risultante dalla “Rilevazione comunale annuale del movimento e calcolo della popolazione” pubblicata sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) riferito al 1° gennaio dell’anno antecedente al primo anno di validità dell’opzione.
L’opzione rimane efficace, anche qualora a partire dal secondo periodo di imposta di validità dell’opzione, il contribuente trasferisce la residenza in un altro Comune del sud con popolazione inferiore a 20.000 abitanti.
Gli effetti del regime di imposizione sostitutiva dei redditi prodotti all’estero cessano, in ogni caso, decorsi i cinque anni successivi al periodo d’imposta in cui è esercitata l’opzione.
Il contribuente che ha esercitato l’opzione può revocarla in uno dei periodi d’imposta successivi a quello in cui è stata esercitata, comunicando tale revoca nella dichiarazione dei redditi relativa all’ultimo periodo di imposta di validità dell’opzione, anche nell’ipotesi di trasferimento della residenza fiscale all’estero o in un Comune diverso da quelli previsti per il regime opzionale.
L’opzione decade anticipatamente:
– qualora vengano meno i requisiti richiesti;
– in caso di omesso o parziale versamento dell’imposta sostitutiva entro la data prevista per il pagamento del saldo delle imposte sui redditi, con effetto dal periodo d’imposta rispetto al quale doveva essere eseguito tale versamento;
– in caso di trasferimento della residenza fiscale in un Comune italiano diverso da quelli indicati per accedere al regime opzionale;
– in caso di trasferimento della residenza fiscale all’estero.


L’opzione è invece inefficace qualora, in seguito a controlli, venga accertata la sussistenza della residenza fiscale in Italia nei cinque anni precedenti l’esercizio dell’opzione.
In caso di revoca e di decadenza dal regime non può essere presentata una nuova opzione.


L’imposta de versare viene calcolata via forfetaria con l’aliquota del 7% sui redditi prodotti all’estero. Deve essere versata per ciascun periodo di imposta di efficacia del regime, entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.





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