Per le imprese di pesca, autorizzate all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al decreto ministeriale del 20 luglio 2018 e rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 è erogato un aiuto, per ottenere il quale devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento.
Gli aiuti in questione sono corrisposti nella misura indicata nella tabella allegata al DM 17 aprile 2019 e sono calcolati per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati, riferiti ai primi trenta giorni consecutivi di arresto temporaneo obbligatorio, ricadenti nei periodi stabiliti dall’art. 2 del decreto del 20 luglio 2018.
Non accedono agli aiuti previsti le imprese che non abbiano rispettato le misure tecniche effettuate alla data del 31 dicembre 2018 e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell’aiuto di cui al presente decreto che pertanto avrà diritto all’aiuto.
Ai fini del rispetto di quanto previsto dall’art. 65, comma 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, l’impresa di pesca autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con il sistema «strascico» deve aver presentato, entro e non oltre la fine del periodo di arresto obbligatorio ovvero delle misure tecniche e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2018, apposita manifestazione di interesse. In caso di proprietario non coincidente con l’impresa di pesca, lo stesso è tenuto a sottoscrivere l’apposita sezione del predetto allegato.
L’armatore autorizzato all’esercizio della pesca marittima con il sistema strascico che ha aderito all’arresto temporaneo obbligatorio previsto e che ha presentato, previa autorizzazione del/i proprietario/i dell’unità apposita manifestazione di interesse di cui all’allegato della circolare n. 17283 del 6 agosto 2018 deve trasmettere, per il tramite della stessa Autorità marittima, l’integrazione alla manifestazione di interesse redatta sulla base del modello di cui all’allegato 2 del decreto in argomento.
Al fine di ottenere l’aiuto devono essere soddisfatti, a pena di inammissibilità, i seguenti requisiti stabiliti dalla normativa di riferimento:
– il beneficiario non deve rientrare nei casi di inammissibilità previsti dai paragrafi 1 e 3 dell’art. 10 del reg. (UE) 508/2014;
– l’armatore deve essere in possesso dell’autorizzazione rilasciata dal/i proprietario/i dell’unità da pesca, per la presentazione della manifestazione di interesse;
– il beneficiario deve essere in possesso di tutti i documenti di bordo in corso di validità alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve essere regolarmente armata ed equipaggiata alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve aver effettuato un’attività di pesca in mare per almeno centoventi giorni nel corso dei due anni civili precedenti la data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve aver rispettato l’intero periodo di arresto temporaneo obbligatorio;
– l’unità deve essere in possesso, alla data di inizio dell’arresto temporaneo obbligatorio, del titolo abilitativo all’esercizio dell’attività di pesca in corso di validità ed essere autorizzata all’esercizio dell’attività di pesca con uno degli attrezzi di cui all’art. 1, comma 1, del decreto ministeriale del 20 luglio 2018;
– l’armatore non deve aver sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell’interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell’aiuto.
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisita la documentazione e verificata la disponibilità finanziaria, provvede a redigere, in base a quanto attestato dalle competenti Autorità marittime una graduatoria tenuto conto dei criteri di selezione.
La graduatoria sarà approvata con decreto direttoriale con il quale si assume l’impegno complessivo di spesa per il pagamento in favore dei soggetti beneficiari dell’aiuto pubblico, trasmessa al competente organo di controllo per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito internet del Ministero.
L’aiuto calcolato è erogato in un’unica soluzione previo controllo di 1° livello effettuato dalla Direzione generale della pesca marittima e dell’acquacoltura. Pubblicata la graduatoria ed effettuati i controlli di 1° livello, il Ministero predispone i decreti di pagamento seguendo l’ordine della graduatoria (DM 17 aprile 2019).

