Premi di risultato detassati, periodo congruo e definizione degli obiettivi incrementali




La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 25 giugno 2019, n. 205).

La egge di Stabilità 2016, come modificata nel corso del tempo, prevede misure fiscali agevolative per le retribuzioni premiali, anche in collegamento con la partecipazione dei dipendenti all’organizzazione del lavoro, nonché per lo sviluppo del welfare aziendale.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 25 marzo 2016 (di seguito decreto), pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro in data 16 maggio 2016, di cui è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016, sono state disciplinate le modalità applicative delle predette disposizioni. Con circolari nn. 28/E del 15 giugno 2016 e 5/E del 29 marzo 2018, redatte d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono stati forniti chiarimenti in merito alla disciplina dell’agevolazione in argomento.
In particolare, con la previsione recata dall’articolo 1, comma 182, della l. n. 208 del 2015, come modificato dall’articolo 1, comma 160, lettera a), della l. n. 232 del 2016, è stata introdotta a regime una modalità di tassazione agevolata, consistente nell’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10 per cento”, entro il limite complessivo di 3.000 euro lordi, ai premi di risultato di ammontare variabile, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto di cui al comma 188″, ovvero il citato decreto emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, in data 25 marzo 2016.
L’articolo 2, comma 1, del decreto definisce i premi di risultato come “somme di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione”, individuando al successivo comma 2 – con una elencazione esemplificativa – alcuni criteri di misurazione degli indici incrementali ai quali devono essere commisurati i premi. Il successivo comma 187 dell’articolo 1 della legge di Stabilità 2016 subordina, inoltre, l’applicazione dell’agevolazione alla circostanza che l’erogazione delle somme avvenga “in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
Al riguardo, il citato comma 2 dell’articolo 2 del decreto stabilisce, inoltre, che i contratti collettivi aziendali o territoriali “devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione … rispetto ad un periodo congruo definito dall’accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati”. Quindi, solo al termine del periodo previsto dal contratto (cd. periodo congruo), ovvero di maturazione del premio, deve essere verificato un incremento di produttività, redditività ecc., costituente il presupposto per l’applicazione del regime agevolato.
La durata del “periodo congruo” è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere indifferentemente annuale, infrannuale o ultrannuale dal momento che ciò che rileva è che il risultato conseguito dall’azienda in tale periodo sia misurabile e risulti migliore rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo stesso. Non è, pertanto, sufficiente che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto, dal momento che è, altresì, necessario che il risultato conseguito dall’azienda risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio. Il requisito incrementale, rilevabile dal confronto tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello risultante al termine dello stesso, come detto, costituisce una caratteristica essenziale dell’agevolazione, così come prevista dalla legge di Stabilità 2016.





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