Regime forfetario: nei confronti del datore di lavoro estero non opera la causa ostativa




Ai fini fiscali, può applicare il regime forfetario il professionista che rientra in Italia e sia ivi residente e che instaura un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente, in quanto non risulta integrata alcuna causa ostativa, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 30 maggio 2019, n. 173).

Il contribuente istante, cittadino italiano residente in un Paese estero, dichiara di lavorare con contratto di lavoro a tempo indeterminato da circa 30 mesi come sviluppatore di software e di aver avuto tre diversi datori di lavoro in tale arco temporale. L’istante sta valutando la possibilità di rientrare in Italia e svolgere la medesima attività di sviluppatore in forma di lavoro autonomo, con adesione al regime forfettario. Il contribuente dichiara che, all’inizio, potrebbe prestare la sua attività professionale principalmente nei confronti del suo ultimo datore di lavoro estero.
Ciò premesso, il contribuente chiede un parere in merito all’applicabilità della nuova causa di esclusione dal regime forfettario prevista dalla lettera d-bis) del comma 57 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla Legge di bilancio 2019″, per cui non possono avvalersi del regime forfetario le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro, a esclusione dei soggetti che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatorio ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
La riformulazione di questa causa ostativa risponde alla ratio di evitare artificiose trasformazioni di attività di lavoro dipendente in attività di lavoro autonomo.
Con riferimento alla fattispecie rappresentata nell’istanza, la circostanza che il professionista possa instaurare un rapporto di lavoro autonomo con un soggetto estero, con il quale è intercorso, sempre all’estero, un rapporto di lavoro dipendente durante il periodo di sorveglianza, escluderebbe la sussistenza di un’artificiosa trasformazione nel senso sopra descritto, non essendovi alcun criterio di collegamento con il territorio dello Stato dei redditi di lavoro dipendente percepiti all’estero.
Pertanto, nel presupposto che il contribuente rientri in Italia e sia ivi residente, ai fini fiscali, si ritiene che l’istante possa applicare il regime forfetario (ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti) in quanto non risulta integrata la causa ostativa di cui sopra.





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