Richiedenti asilo e retribuzione in contanti




06 giu In ordine agli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo, di cui al D.Lgs. n. 142/2015, l’Ispettorato nazionale del lavoro chiarisce che è sanzionabile il datore di lavoro che corrisponde ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, nell’attesa della formalizzazione del permesso di soggiorno.


La circolare diffusa dall’Associazione Bancaria Italiana per i propri associati precisa che gli obblighi di identificazione della clientela previsti in occasione dell’apertura di un conto di base da parte dei richiedenti asilo, secondo la normativa di cui al D.Lgs. n. 231/2007, recante norme di contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo, impongono “l’identificazione della clientela attraverso il ricorso a documenti di identità o di altri documenti di riconoscimento ritenuti “equipollenti” ai sensi della normativa vigente”. In particolare, con riferimento alla nuova formulazione dell’art. 4 del D.Lgs. n. 142/2015, come modificato dall’art. 13, comma 1 lett. a), n.1, D.L. n. 113/2018, c.d. “Decreto Sicurezza”, in cui per espressa disposizione normativa solo il permesso di soggiorno costituisce documento di riconoscimento, l’A.B.I. chiarisce che anche la ricevuta di verbalizzazione della domanda, di cui all’art. 4, comma 3, del decreto citato, è un documento munito di fotografia del titolare e, pertanto, appare idoneo a consentire l’identificazione personale del richiedente, ai fini dell’apertura di un rapporto continuativo comprensivo dei servizi bancari di base.
Tale conclusione è in linea con quanto rappresentato dal Ministero dell’interno, secondo cui il modello C3 rilasciato da tutte le Questure, in esito alla presentazione della richiesta di protezione internazionale e definito, ai sensi dell’art. 4, comma 3, D.Lgs. n. 142/2015, permesso di soggiorno provvisorio, reca la fotografia del richiedente asilo e quindi presenta astrattamente le caratteristiche del documento di riconoscimento.
In considerazione di quanto sopra, nelle more degli ulteriori approfondimenti richiesti dal Ministero dell’Interno, può ritenersi superato, in senso positivo, il quesito inerente la sanzionabilità del datore di lavoro che abbia corrisposto ai lavoratori richiedenti asilo la retribuzione in contanti, atteso che gli Istituti bancari, alla luce delle indicazioni fornite loro dall’ABI, potranno procedere all’apertura di conto correnti intestati ai cittadini extracomunitari in base al permesso di soggiorno provvisorio e al codice fiscale, ancorché solo numerico, agli stessi rilasciati (Nota INL n. 5293/2019).





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