I birrifici indipendenti con produzione annua non superiore ai 10.000 ettolitri beneficiano, per la birra prodotta, di una riduzione dell’aliquota di accisa nella misura del 40% (Ministero Economia e Finanze – decreto 04 giugno 2019, in attesa di pubblicazione nella G.U.).
Sulla birra realizzata e condizionata nei microbirrifici e nelle piccole birrerie nazionali, è applicata, al momento dell’immissione in consumo nel territorio nazionale direttamente dai predetti impianti, l’aliquota ridotta di accisa qualora, nell’anno solare in corso, la produzione dell’impianto non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e sussistano i requisiti di legge.
L’esercente il microbirrificio e l’esercente la piccola birreria nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presentano, tramite PEC, all’Ufficio competente, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all’anno precedente, il volume della birra complessivamente presa in carico rispettivamente nel registro della birra condizionata ovvero nel registro annuale di magazzino.
Sulla birra realizzata e condizionata in una piccola birreria unionale, immessa in consumo nel territorio dello Stato dal soggetto obbligato nazionale che ha ricevuto la birra direttamente dalla predetta birreria, è applicata l’aliquota ridotta di accisa qualora, nell’anno solare in corso, la produzione della medesima birreria non risulti superiore a 10.000 ettolitri di birra e ricorrano requisiti analoghi a quelli previsti per i microbirrifici; ai fini dell’applicazione del beneficio, il medesimo soggetto obbligato nazionale, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta, tramite PEC, all’Ufficio delle dogane competente sul proprio deposito, una dichiarazione riepilogativa riportante, in relazione all’anno precedente e con riferimento a ciascuna piccola birreria unionale da cui ha ricevuto birra condizionata, i relativi codici di accisa nonché i quantitativi di birra immessi in consumo nel territorio nazionale.
Nel caso in cui dalle dichiarazioni risulta che nell’anno solare di riferimento la produzione annuale del microbirrificio, della piccola birreria nazionale ovvero della piccola birreria unionale, ha superato i 10.000 ettolitri, l’Ufficio competente notifica, all’esercente il microbirrificio, all’esercente la piccola birreria nazionale ovvero al soggetto obbligato nazionale un avviso di pagamento per il recupero dell’accisa dovuta sui quantitativi di birra complessivamente immessi in consumo ad aliquota ridotta nel medesimo periodo. L’Ufficio competente, previa diffida all’interessato, provvede a notificare analogo avviso di pagamento per il recupero dell’accisa all’esercente o al soggetto obbligato nazionale che non presentino la dichiarazione nel termine previsto.
Fermo restando quanto sopra previsto, se dalla dichiarazione risulta che l’esercente il microbirrificio ha prodotto un quantitativo di birra superiore a 10.000 ettolitri, l’Ufficio competente impartisce al medesimo esercente le prescrizioni necessarie a consentire di adeguare l’assetto del deposito fiscale, fissando un tempo congruo per l’adeguamento stesso, non superiore in ogni caso a 210 giorni.
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