Si forniscono indicazioni sul rimborso dei maggiori oneri sostenuti dalle aziende del settore del trasporto pubblico locale a titolo di integrazione delle indennità di malattia, per il 2013.
Dal 1° gennaio 2005, ai lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto si applica il trattamento previdenziale di malattia secondo le modalità e i limiti previsti dalla legge per la generalità dei lavoratori del settore industria. Eventuali trattamenti aggiuntivi, rispetto a quelli erogati dall’Inps ai medesimi lavoratori del settore industria, possono essere definiti mediante la contrattazione collettiva di categoria. I maggiori oneri derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria siano finanziati utilizzando le somme residuate dagli importi destinati al fine di assicurare il rinnovo del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale. Nello specifico, la quantificazione dei maggiori oneri contrattuali sostenuti dalle aziende di pubblico trasporto e l’individuazione dei criteri e delle modalità di ripartizione delle risorse finanziarie da destinare a copertura degli oneri medesimi devono essere stabiliti mediante un apposito decreto, avente a riferimento l’annualità di competenza.
Per il 2013, l’ammontare del maggiore onere derivante dagli accordi nazionali stipulati dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di categoria è stato quantificato dal decreto ministeriale 25/2/2019. Le aziende di trasporto interessate da detto decreto, al fine di effettuare il recupero degli oneri sostenuti a titolo delle integrazioni delle indennità di malattia relative all’anno 2013, dovranno avvalersi del previsto codice causale “L215”, da valorizzare nell’elemento <Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, del flusso Uniemens.
Le operazioni di conguaglio dovranno essere eseguite, dai soli datori di lavoro beneficiari, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il giorno 16 del prossimo settembre. Propedeutica alle operazioni di conguaglio è l’attribuzione del previsto codice di autorizzazione “4H”, avente il significato di “azienda di trasporto autorizzata al recupero delle somme anticipate per trattamenti speciali aggiuntivi di malattia”. L’erogazione è subordinata alla verifica del requisito di regolarità in capo alle aziende interessate. Tale requisito è attestato dal possesso del Durc.
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