Verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate




La verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, una volta accertata l’intervenuta approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, avviene esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.


La delega al Governo ad adottare disposizioni per la tutela del lavoro delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria, favorendo l’emersione del lavoro irregolare nonché il contrasto dell’intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro e consentendo, laddove necessario, l’accesso all’integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali, ha avuto attuazione con il decreto legislativo n. 72/2018.
Nello specifico, al fine di consentire alle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria la prosecuzione dell’attività, è stato disposto che ai fini del rilascio del DURC rilevano solo gli obblighi contributivi relativi all’arco temporale successivo alla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività dell’impresa sequestrata e confiscata. Tale disposizione comporta che, l’esposizione debitoria maturata prima della data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività resta esclusa dalla verifica della regolarità contributiva.
Pertanto, una volta accertata l’intervenuta approvazione del citato programma, la verifica della regolarità contributiva per le aziende sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria avverrà esclusivamente con riguardo agli obblighi contributivi che sono maturati successivamente alla data di approvazione.
Inoltre, tutti i crediti dell’impresa sequestrata e confiscata sottoposta ad amministrazione giudiziaria, compresi quelli sorti a decorrere dalla data di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività, possono essere trasmessi all’Agente della Riscossione, fermo restando la sospensione delle azioni esecutive, per i crediti sorti prima della medesima data di approvazione.





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