Iva al 5% per la cooperativa sociale che svolge attività di convitto e alloggio nei confronti, principalmente, di minori stranieri non accompagnati, affidati temporaneamente al Comune nel cui territorio sono stati ritrovati (Agenzia Entrate – risposta n. 240/2019).
Con le modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2016, le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese da cooperative sociali, sia direttamente sia in forza di convenzioni e contratti di ogni genere, nei confronti di soggetti svantaggiati, sono da assoggettare all’aliquota IVA del 5%, senza possibilità di optare per l’esenzione.
Le cooperative sociali non possono quindi più optare tra esenzione e imponibilità.
Va detto, comunque, che le prestazioni di carattere socio-assistenziale rese dalla cooperativa nei confronti dei migranti e fatturate con aliquota IVA del 5% agli enti che le finanziano, garantiscono il diritto alla detrazione dell’imposta assolta a monte sugli acquisti di beni e servizi necessari all’espletamento delle medesime prestazioni.
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