Online le indicazioni in merito alle modalità di erogazione delle agevolazioni nell’ambito degli accordi per l’innovazione (Ministero Sviluppo Economico – circolare n. 40383/2019).
Gli accordi per l’innovazione finanziano i progetti riguardanti attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla realizzazione di nuovi prodotti, processi o servizi o al notevole miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti, tramite lo sviluppo di una o più delle tecnologie identificate dal Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione 2014-2020 “Orizzonte 2020”, quali:
– Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC);
– Nanotecnologie;
– Materiali avanzati;
– Biotecnologie;
– Fabbricazione e trasformazione avanzate;
– Spazio;
– Tecnologie volte a realizzare i seguenti obiettivi della priorità “Sfide per la società” prevista dal Programma Orizzonte 2020.
Ai fini dell’accesso alle agevolazioni è necessario che sia definito l’Accordo per l’innovazione tra il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni e le province autonome interessate e/o il soggetto proponente. Successivamente alla stipula dell’accordo, le imprese non maturano alcun diritto alle agevolazioni che sono, comunque, subordinate alla presentazione dei progetti esecutivi ed alla successiva valutazione da parte del Soggetto gestore.
I soggetti proponenti devono presentare la proposta progettuale unitamente alla scheda tecnica in via esclusivamente telematica all’indirizzo PEC dgiai.segreteria@pec.mise.gov.it.
Possono beneficiare delle agevolazioni le imprese di qualsiasi dimensione, con almeno due bilanci approvati, che esercitano attività industriali, agroindustriali, artigiane o di servizi all’industria nonché attività di ricerca.
Le agevolazioni consistono in:
– un contributo diretto alla spesa per una percentuale minima pari al 20% dei costi e delle spese ammissibili;
– un finanziamento agevolato, nel caso in cui sia previsto dall’Accordo, nel limite del 20% dei costi e delle spese ammissibili.
L’Accordo per l’innovazione può prevedere che la prima erogazione sia disposta a titolo di anticipazione nel limite massimo del 30% del totale delle agevolazioni concesse, in favore delle imprese di ogni dimensione, ovvero può prevedere che sia erogato a titolo di anticipazione l’intero finanziamento agevolato. In ogni caso, l’erogazione in anticipazione delle agevolazioni deve essere prevista all’interno dell’Accordo per l’innovazione e può essere effettuata esclusivamente previa presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
L’ammontare complessivo delle erogazioni per ciascuna tipologia agevolativa effettuate a stato avanzamento lavori ovvero a titolo di anticipazione, non può superare il 90% del relativo importo concesso o del relativo importo spettante, ove inferiore. Il residuo 10% delle agevolazioni, da sottrarre dall’ultimo stato di avanzamento o, se non sufficiente, anche da quello immediatamente precedente, ovvero dall’anticipazione, nel caso in cui il finanziamento agevolato sia interamente erogato in anticipazione, viene erogato a saldo.
Le richieste di erogazione devono essere redatte secondo gli schemi disponibili nella piattaforma del Soggetto gestore nel sito internet https://fondocrescitasostenibile.mcc.it.
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