Attività di certificazione ISEE 2019: convenzione tra INPS e CAF




L’Inps ha adottato lo schema di convenzione con i CAF per l’attività relativa alla certificazione ISEE, per l’anno 2019.


L’Inps concorda con i CAF le seguenti modalità per lo svolgimento del servizio nei confronti dell’utenza:
a) formulazione al dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, delle domande necessarie per l’individuazione dell’indicatore/degli indicatori da calcolare, in modo da privilegiare la compilazione di una unica DSU riportante il calcolo di tutti gli ISEE di suo interesse;
b) assistenza al soggetto dichiarante, o suo delegato, o alla persona che dichiara nell’interesse del soggetto impedito o in nome e per conto del soggetto incapace, durante la compilazione, anche in via telematica, dei moduli di DSU con l’esame della eventuale documentazione utile ai fini del calcolo degli ISEE.
L’attività di assistenza riguarderà altresì la compilazione di appositi moduli, a seguito della rilevazione, nell’attestazione, di omissioni o difformità nei dati autodichiarati ovvero di inesattezze nei dati forniti da INPS ed Agenzia delle entrate;
c) ricezione e verifica della completezza delle DSU;
d) controllo dell’identità dei soggetti menzionati al primo punto e conservazione della copia dei relativi documenti di riconoscimento;
e) controllo del codice fiscale del singolo dichiarante e degli altri componenti il nucleo familiare rilevante ai fini ISEE, tramite l’interrogazione dell’apposita banca di dati telematica dell’Agenzia delle entrate (SIATEL o altri strumenti disponibili), fatte salve le ipotesi in cui la trasmissione della DSU avvenga attraverso la cooperazione applicativa;
f) acquisizione di specifico mandato sottoscritto dai predetti soggetti, per lo svolgimento di una o più delle seguenti attività:
– assistenza nella compilazione della DSU;
– ricezione della DSU e verifica della sua completezza;
– trasmissione della DSU all’INPS;
– rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE, del contenuto della DSU nonché degli elementi informativi necessari al calcolo dell’indicatore acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle Entrate;
– accesso alla “lista dichiarazioni”, messa a disposizione dall’INPS, per controllare l’esistenza di altra/e DSU, riferita al proprio nucleo familiare anche presso enti diversi;
– accesso alla “lista dichiarazioni” al fine di visualizzare e acquisire gli estremi della DSU riferita ad altro nucleo familiare indispensabile ai fini del calcolo di particolari indicatori;
– richiesta all’INPS di oscuramento della DSU successivamente al rilascio dell’attestazione riportante l’ISEE;
g) acquisizione di specifica delega sottoscritta dal dichiarante in favore di un soggetto terzo, anche estraneo al nucleo familiare, a richiedere al CAF lo svolgimento di una o più delle attività menzionate;
h) rilascio al dichiarante o a suo delegato di: ricevuta attestante l’avvenuta presentazione della DSU, recante l’identificazione del CAF, la firma dell’operatore nonché l’impegno a trasmettere al sistema informativo dell’ISEE dell’INPS, entro 4 giorni lavorativi dalla ricezione della DSU, i dati in essa contenuti; attestazione riportante l’ISEE determinato dall’INPS, il contenuto della DSU nonché gli elementi informativi necessari al calcolo acquisiti dagli archivi amministrativi di INPS ed Agenzia delle entrate, in presenza di uno specifico mandato conferito dal dichiarante con manifestazione di consenso;
i) trasmissione per via telematica, entro le ore 23:59 del quarto giorno lavorativo dalla presentazione della DSU, dei dati in essa contenuti, all’apposito sistema informativo dell’ISEE dell’Inps per il calcolo dell’ISEE, in osservanza della normativa di riferimento e, specificamente, delle regole tecniche e dei protocolli di sicurezza per la trasmissione delle informazioni stabiliti dal disciplinare tecnico approvato con decreto direttoriale del marzo 2015.


Nell’ipotesi di errori materiali commessi dall’operatore, dopo il rilascio dell’attestazione, il CAF effettua, anche con effetto retroattivo, correzioni di DSU precedentemente trasmesse esclusivamente attraverso la specifica funzione di rettifica resa disponibile dal sistema Inps. In specifici casi – ad esempio omonimia, omocodia – il CAF, prima del rilascio della attestazione da parte dell’Istituto, può richiedere, in nome proprio, la cancellazione della DSU dal sistema informativo dell’ISEE.
Dopo il rilascio dell’attestazione, il CAF, in nome e per conto dell’utente, potrà formulare all’Inps richiesta di mero oscuramento della DSU, la quale non sarà cancellata dal sistema informativo dell’ISEE, ma resa non visibile, fermo restando che l’Istituto procederà ad assoggettare la stessa DSU alle verifiche previste.
Nel momento in cui acquisisce la dichiarazione, il CAF informerà gli interessati che, al fine della determinazione dell’ISEE, i dati acquisiti saranno trasmessi al Sistema informativo ISEE dell’INPS in osservanza delle disposizioni normative in materia e della presente convenzione.






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