Alle prestazione rese da una società, consistenti nella gestione globale della casa di cura, si applica il regime di esenzione Iva (Agenzia Entrate – risposta n. 221/2019).
Di regola, le prestazioni delle case di riposo per anziani, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie, non scontano l’IVA.
Il suddetto regime di esenzione si applica esclusivamente alle prestazioni non avendo rilievo la natura giuridica del soggetto che le effettua.
L’esenzione presuppone la gestione globale delle strutture e a tale regime sono da assoggettare anche le prestazioni rese da terzi, ancorché distintamente specificate, nell’ipotesi in cui caratterizzano nella loro interezza e sostanzialità la gestione globale di una casa di riposo.
Tale ipotesi si verifica nel caso in cui la titolarità del servizio rimane in capo al soggetto appaltante che svolge esclusivamente un’attività di controllo ed indirizzo a garanzia della qualità e dell’interesse collettivo.
Alle prestazione rese da una società, consistenti nella gestione globale della casa di cura, si applica quindi il regime di esenzione Iva.
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