Come cambia il DL crescita le agevolazioni per le PMI




Il Ministero dello Sviluppo Economico ha fornito chiarimenti in merito alle modalità di applicazione delle disposizioni del DL Crescita con particolare riferimento all’innalzamento (da 2 milioni a 4 milioni di euro) dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola PMI beneficiaria e alla possibilità di procedere all’erogazione del contributo in favore della PMI beneficiaria in un’unica soluzione, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro (Ministero Sviluppo Economico – circolare 19 luglio 2019, n. 295900).

Il Decreto Crescita oltre ha precisare che l’erogazione delle quote del contributo è effettuata sulla base delle dichiarazioni prodotte dalla imprese in merito alla realizzazione dell’investimento ha:
– esteso la possibilità di concedere finanziamenti a tutti gli intermediari finanziari iscritti nel relativo albo, che statutariamente operano nei confronti delle piccole e medie imprese;
– innalzato, da 2 milioni a 4 milioni di euro, l’importo massimo dei finanziamenti concedibili, dalle banche e dagli intermediari finanziari, alla singola micro, piccola e media impresa beneficiaria;
– disposto che, in caso di finanziamento di importo non superiore a 100 mila euro, il contributo viene erogato alla micro, piccola e media impresa beneficiaria in un’unica soluzione.


Per effetto del primo punto, quindi, possono concedere finanziamenti alle PMI, oltre alle banche e agli intermediari finanziari autorizzati all’esercizio dell’attività di leasing finanziario, anche gli altri intermediari finanziari iscritti all’albo.


A fronte dell’innalzamento dell’importo massimo dei finanziamenti concedibili, è stato predisposto un nuovo modulo disponibile nella sezione Beni strumentali Nuova Sabatini, Presentazione domande, del sito Internet del Ministero (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/impresa/beni-strumentali-nuova- sabatini/presentazione-domande).


Le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dal 1° maggio 2019, qualora comportino, in via cumulata, il superamento del precedente limite di finanziamento di 2 milioni di euro, saranno comunque accettate dal Ministero dello sviluppo economico anche se presentate utilizzando il precedente modulo di domanda.


Relativamente invece all’erogazione del contributo in un’unica soluzione per i finanziamenti di importo non superiore a 100 mila euro, le domande di agevolazione presentate dalle imprese alle banche e agli intermediari finanziari a decorrere dalla predetta data del 1° maggio 2019, il contributo complessivo è erogato dal Ministero alla PMI beneficiaria in un’unica soluzione, con le modalità e nei termini previsti dalla vigente disciplina della misura agevolativa per l’erogazione della prima quota.






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