Contratti a termine per le attività stagionali nel Trasporto Aereo



Firmato il 30/5/2019, tra Assaeroporti, Assohandlers, Assaereo, Assocontrol, Federcatering, Fairo e Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporto Aereo l’accordo per la proroga della stagionalità

Premesso che le Parti, in data 19/11/2018 (Federcatering con successiva adesione del 30/5/2019), hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto le modalità di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato per le attività stagionali, ai sensi del comma 2 dell’art. 19 del D.Lgs. n. 81/2015, la cui scadenza è fissata al 31/5/2019 e in considerazione del fatto che è in corso la trattativa per il rinnovo del CCNL del trasporto aereo scaduto il 31/12/2016, le Parti hanno convenuto che, nelle more del rinnovo delle Parti specifiche del CCNL trasporto aereo e comunque non oltre il 31/12/2019, le assunzioni effettuate entro tale data, con la causale “stagionalità”, continueranno ad essere disciplinate dall’accordo sottoscritto in data 19/11/2018 e da Federcatering con successiva adesione del 30/5/2019.


Si riporta pertanto la sintesi della disciplina ivi contenuta:
“Le attività svolte dalle imprese a cui trova applicazione il CCNL del Trasporto Aereo, hanno carattere stagionale in relazione all’intensificazione del traffico passeggeri e merci in alcuni periodi dell’anno, pertanto, è consentita la stipula di contratti a tempo determinato stagionali nell’ambito delle attività operative per un periodo massimo complessivo di sei mesi, compresi tra aprile ed ottobre di ogni anno e di quattro mesi per periodi diversamente distribuiti.
I periodi di lavoro svolti con contratti di lavoro a tempo determinato stagionali non concorrono alla determinazione del limite di durata massima.
L’assunzione di lavoratori con contratti di i lavoro a tempo determinato stagionali:
a) non è soggetta ai limiti quantitativi previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva per l’assunzione di lavoratori a termine, per le imprese in cui non si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato;
b) è soggetta al limite quantitativo del 15% del personale a tempo indeterminato complessivamente impiegato al 31 dicembre dell’anno precedente, per le imprese in cui si faccia concomitante ricorso alla somministrazione a tempo determinato.
I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del presente accordo dovranno indicare come causale esclusivamente “stagionalità””.





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