Il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno avente natura patrimoniale e determinarne l’entità, con processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, e fondato su elementi di fatto relativi alla qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa; tipo di professionalità colpita; durata del demansionamento; esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto (Corte di Cassazione, ordinanza 23 luglio 2019, n. 19923)
Una Corte d’appello territoriale, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva rideterminato la somma capitale liquidata in favore degli eredi di un lavoratore, a titolo di risarcimento del danno da demansionamento sofferto dal dante causa. La Corte aveva confermato l’accertamento in punto di protratto demansionamento del lavoratore da parte dell’ex datore di lavoro e la correttezza della determinazione del danno patrimoniale in misura corrispondente all’importo versato dal medesimo lavoratore all’Inps, per riscatto degli anni universitari, al fine di accedere quanto prima al pensionamento anticipato di anzianità e porre in tal modo fine alla situazione di degrado ed emarginazione professionale. Pur tuttavia, aveva ritenuto insufficiente la somma liquidata in prime cure a titolo di ristoro del danno non patrimoniale e l’aveva rideterminata in via equitativa.
Ricorre così in Cassazione il datore di lavoro, lamentando l’erronea determinazione operata dalla Corte di merito del danno patrimoniale, considerato che la scelta del riscatto degli anni universitari e del pensionamento costituisce frutto di libera determinazione del dipendente che elide il nesso eziologico tra la (asserita) perdita patrimoniale ed il comportamento aziendale.
Per la Suprema Corte il ricorso non è fondato. Secondo la giurisprudenza consolidata, infatti, in caso di accertato demansionamento professionale del lavoratore (art. 2103 c.c.), il giudice del merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in Cassazione se adeguatamente motivato, può desumere l’esistenza del relativo danno avente natura patrimoniale (il cui onere di allegazione incombe sul lavoratore) e determinarne l’entità, anche in via equitativa. Il correlato processo logico-giuridico attinente alla formazione della prova, anche presuntiva, deve fondarsi su elementi di fatto, quali (Corte di Cassazione, sentenza n. 19778/2014):
– qualità e quantità della esperienza lavorativa pregressa;
– tipo di professionalità colpita;
– durata del demansionamento;
– esito finale della dequalificazione e alle altre circostanze del caso concreto.
Orbene, nella fattispecie concreta, I’accertamento del giudice di seconde cure, che instaura una diretta relazione tra la situazione di emarginazione professionale del lavoratore e la scelta di questi di accedere al pensionamento anticipato, non risulta incrinato dalle generiche controdeduzioni del datore di lavoro. Il riferimento al fatto che la scelta del pensionamento costituisce frutto di una complessiva ponderazione dell’interessato risulta, già in astratto, inidoneo alla valida censura della decisione in quanto secondo la giurisprudenza di legittimità, il ricorso, da parte del giudice, alle nozioni di fatto di comune esperienza, le quali riguardano fatti acquisiti alla conoscenza della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili, attiene all’esercizio di un potere discrezionale. In sostanza, una violazione potrebbe configurarsi laddove il giudice ne abbia fatto positivamente uso della nozione di fatto e non anche ove non abbia ritenuto, come nel caso di specie, necessario avvalersene.
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