Il “Decreto crescita”è legge: le novità fiscali




Pubblicato il Decreto Crescita convertito, con modificazioni, in Legge 28 giugno 2019, n. 58, nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 29 giugno 2019.

In sintesi, le principali modifiche in materia fiscale:


– Revisione mini-IRES (art. 2)
A decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022, il reddito d’impresa dichiarato dalle società e dagli enti, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle di utili non disponibili, nei limiti dell’incremento di patrimonio netto, è assoggettato all’aliquota del 24 % ridotta di 4 punti percentuali; per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018 e per i tre successivi la stessa aliquota è ridotta, rispettivamente, di 1,5 punti percentuali, di 2,5 punti percentuali, di 3 punti percentuali e di 3,5 punti percentuali. Alla quota di reddito assoggettata all’aliquota ridotta di cui al periodo precedente, l’addizionale si applica in misura corrispondentemente aumentata.


-Imposta municipale propria (art.3 e 3-ter)
L’imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni, con effetto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022.
Modificati i termini per la presentazione delle dichiarazioni relative all’imposta municipale propria e al tributo per i servizi indivisibili: il termine della dichiarazione relativa all’imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) del 30 giugno è sostituito con quello del 31 dicembre.


– Cedolare secca (art. 3 bis)
Soppresso l’obbligo di comunicazione della proroga del regime della cedolare secca e della distribuzione gratuita dei modelli cartacei delle dichiarazioni.


– Semplificazioni per gli immobili concessi in comodato d’uso (art. 3-quater)
Soppresso l’obbligo di invio del modello di dichiarazione nel quale si attesta il possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni a titolo di imposta municipale propria (IMU) e di tassa sui servizi indivisibili (TASI) nei casi di immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado.


– Redditi fondiari percepiti (art. 3-quinquies)
La detassazione dei canoni non percepiti per locazioni di immobili ad uso abitativo può avvenire purché il mancato incasso sia comprovato dall’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento; nel merito si rammenta che la vigente normativa prevede che i redditi da locazione predetti, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.


– Semplificazioni in materia di controlli formali delle dichiarazioni dei redditi e termine per la presentazione della dichiarazione telematica dei redditi (art. 4-bis)
È vietato all’Amministrazione finanziaria, in sede di controllo formale delle dichiarazioni, di chiedere ai contribuenti informazioni già disponibili nell’anagrafe tributaria o documenti già trasmessi, anche da soggetti terzi in ottemperanza ad obblighi dichiarativi, certificativi o comunicativi.


– Impegno cumulativo a trasmettere dichiarazioni o comunicazioni (art. 4-ter)
È ritenuta grave irregolarità l’omissione ripetuta della trasmissione di dichiarazioni o di comunicazioni per le quali i soggetti incaricati hanno rilasciato l’impegno cumulativo a trasmettere.


– Semplificazioni in materia di versamento unitario (art. 4-quater)
Viene estesa la possibilità di pagare con modello di pagamento unificato F24, le tasse sulle concessioni governative e le tasse scolastiche. Viene consentito l’utilizzo del modello F24 per il versamento dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF da parte di alcune tipologie residuali di enti pubblici che a legislazione vigente possono effettuare il versamento delle citate imposte solo utilizzando il conto corrente postale.


– Semplificazione in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale (art. 4-quinquies)
In tema di indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) si prevede che i contribuenti non debbano dichiarare, nella comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISA, i dati già contenuti negli altri quadri dei modelli di dichiarazione previsti ai fini delle imposte sui redditi; rimane tuttavia invariato l’utilizzo per la medesima finalità di tutti i dati ed informazioni rilevanti per l’applicazione degli ISA. Si dispone inoltre che l’Agenzia delle entrate renda disponibili agli operatori economici i dati in suo possesso che risultino utili per la comunicazione effettuata ai fini dell’applicazione degli ISA. La novella si applica dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020.


– Termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (art. 4-sexies)
A decorrere dal 1° gennaio 2020 la DSU ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno, all’inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell’anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare.


– Conoscenza degli atti e semplificazione (art. 4-septies)
L’amministrazione finanziaria assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le relative istruzioni, i servizi telematici, la modulistica e i documenti di prassi amministrativa siano messi a disposizione del contribuente, con idonee modalità di comunicazione e di pubblicità, almeno sessanta giorni prima del termine assegnato al contribuente per l’adempimento al quale si riferiscono.


– Obbligo di invito al contraddittorio (art. 4-octies)
Nell’ambito della disciplina del procedimento per la definizione degli accertamenti nelle imposte sui redditi e nell’imposta sul valore aggiunto, viene introdotta una nuova procedura, applicabile agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° luglio 2020.


– Norma di interpretazione autentica in materia di difesa in giudizio dell’Agenzia delle entrate-Riscossione (art. 4-novies)
L’Agenzia delle entrate – Riscossione è autorizzata ad avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato. Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi della Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.


– Norma di interpretazione autentica in materia di ravvedimento parziale (art. 4-decies)
È consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dal comma 1, lettere a), a-bis), b), b-bis), b-ter), b-quater) e c) dell’art. 13.


– Rientro dei cervelli (art. 5, co. 1, lett. d), e co. 5-bis)
Per i rapporti di cui alla legge n. 91 del 1981, recante norme in materia di società e sportivi professionisti, i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato  concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’opzione per il regime agevolato comporta a carico dei predetti soggetti sportivi il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.


– Modifiche all’art. 24-ter, TUIR (art. 5-bis)
In materia di imposta sostitutiva sui redditi delle persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che trasferiscono la propria residenza fiscale nel Mezzogiorno, sono apportate diverse modifiche.


– Disposizioni in materia di progetti di innovazione sociale (art. 5-ter)
Al fine di promuovere l’occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall’IRPEF i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura per progetti di innovazione sociale.


– Modifiche al regime dei forfetari (art. 6, co. 3-bis)
In tema di violazione degli obblighi di dichiarazione IVA, è prevista l’introduzione di una sanzione amministrativa per il cessionario o committente che computi illegittimamente in detrazione l’imposta assolta dovuta o addebitatagli in via di rivalsa. Tali disposizioni si applicano anche ai casi verificatisi prima del 1° gennaio 2018.


– Semplificazione degli obblighi informativi dei contribuenti che applicano il regime forfetario (art. 6-bis)
Gli obblighi informativi posti a carico di coloro che intendono accedere al cd. regime forfettario non comprendono dati ed informazioni già presenti, alla data di approvazione dei modelli di dichiarazione dei redditi, nelle banche dati a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, ovvero che siano da comunicare o dichiarare ad essa entro la data di presentazione dei medesimi modelli di dichiarazione dei redditi.


– Incentivi per la valorizzazione edilizia e disposizioni in materia di vigilanza assicurativa (art. 7)
Sino al 31 dicembre 2021, per i trasferimenti di interi fabbricati, a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, anche nel caso di operazioni effettuate in regime di esenzione IVA, che, entro i successivi dieci anni, provvedano alla demolizione e ricostruzione degli stessi, anche con variazione volumetrica rispetto al fabbricato preesistente, ove consentita dalle vigenti norme urbanistiche, o eseguano, sui medesimi fabbricati, gli interventi edilizi, in entrambi i casi conformemente alla normativa antisismica e con il conseguimento della classe energetica NZEB, A o B, e procedano alla successiva alienazione degli stessi, anche se suddivisi in più unità immobiliari qualora l’alienazione riguardi almeno il 75% del volume del nuovo fabbricato, si applicano l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna.


– Esenzione dalla TASI pergli immobili costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita (art. 7-bis)
A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono esenti dalla TASI i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati?.


– Estensione degli interventi agevolativi al settore edile (art. 7-ter)
Per le PMI operanti nel settore edile di cui ai codici ATECO F41 e F42, l’accesso alla garanzia della sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese è consentito, altresì, qualora le medesime imprese siano titolari di finanziamenti erogati da banche e altri intermediari finanziari di cui al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, assistiti da garanzia ipotecaria di primo grado su beni immobili civili, commerciali e industriali, le cui posizioni creditizie, non coperte da altra garanzia pubblica, siano state classificate come “inadempienze probabili” (UTP) entro la data dell’11 febbraio 2019, secondo le risultanze della centrale dei rischi della Banca d’Italia.


– Modifiche agli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico (art. 10)
Per gli interventi di efficienza energetica, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
Per gli interventi di adozione di misure antisismiche, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
A decorrere dal 30 giugno 2019, per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito in favore dei fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi. Il fornitore ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.


– Modifiche alla disciplina degli incentivi per la rottamazione e per l’acquisto di veicoli non inquinanti (art. 10-bis)
A coloro che, nell’anno 2019, acquistano, anche in locazione finanziaria, e immatricolano in Italia un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e e L7e e che consegnano per la rottamazione un veicolo, appartenente a una delle suddette categorie, di cui siano proprietari o intestatari da almeno dodici mesi ovvero di cui sia intestatario o proprietario, da almeno dodici mesi, un familiare convivente, è riconosciuto un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2 o 3, ovvero sia stato oggetto di ritargatura obbligatoria.


– Modifica all’articolo 177 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di scambio di partecipazioni (art. 11-bis)
In materia di regime fiscale degli scambi di partecipazioni, quando la società conferitaria non acquisisce il controllo di una società, né incrementa, in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario, la percentuale di controllo, la disposizione relatova alle azioni o quote ricevute a seguito di conferimenti in società trova comunque applicazione ove ricorrano, congiuntamente, determinate condizioni.


– Luci votive (art. 12-bis)
Le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri sono ricomprese tra quelle qualificate come commercio al minuto ai fini IVA. Ne deriva l’esonero dall’emissione di fattura salvo richiesta. Per tali prestazioni resta fermo l’obbligo di certificazione del corrispettivo. Le nuove disposizioni si applicano dal 1° gennaio 2019.


– Semplificazione in materia di termine per l’emissione della fattura (art. 12-ter)


A decorrere dal 1° luglio 2019 la fattura deve essere emessa entro dodici giorni (non più dieci giorni) dal momento dell’effettuazione dell’operazione di cessione del bene o di prestazione del servizio.


– Liquidazioni periodiche IVA (art. 12-quater)
Con la sostituzione del comma 1 dell’articolo 21-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, l’art. 12-quater introduce semplificazioni riguardo all’obbligo di comunicazione dei dati contabili delle liquidazioni IVA, consentendo di effettuare la comunicazione relativa al quarto trimestre insieme con la dichiarazione annuale IVA. In particolare, i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio hanno la facoltà di effettuare anche la comunicazione relativa al quarto trimestre all’interno della dichiarazione annuale IVA, evitando così un doppio adempimento comunicativo/dichiarativo tra la comunicazione dei dati della liquidazione periodica IVA del quarto trimestre e la dichiarazione annuale IVA.


Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate, nonché i termini di trasmissione delle liquidazioni IVA relative agli altri trimestri: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre (fatta eccezione per la comunicazione relativa al secondo trimestre che deve essere trasmessa entro il 16 settembre).


– Corrispettivi telematici (art. 12-quinquies)
Fermo restando la memorizzazione elettronica giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi, il comma 1, dell’articolo 12-quinquies, introduce la possibilità per i commercianti al minuto ed i soggetti assimilati, di effettuare la trasmissione telematica dei medesimi dati all’Agenzia delle Entrate, entro dodici giorni dall’effettuazione dell’operazione. Restano, altresì, invariati i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.


– Lotteria scontrini (art. 12-quinquies)
In relazione alla lotteria legata allo scontrino fiscale, di cui all’articolo 1, commi 540-544 della Legge di bilancio 2017 (Legge n. 232 del 2016), prevista a decorrere dal 1° gennaio 2020, viene raddoppiata la possibilità di vincita per le transazioni effettuate con carta di debito e credito rispetto alle transazioni effettuate per mezzo di contanti.


– Proroga versamenti 2019 per i soggetti ISA
I commi 3 e 4, dell’articolo 12-quinquies disciplinano la proroga dei termini di versamento delle imposte dovute in base alle dichiarazioni annuali relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 da parte dei soggetti ISA.


– Cedibilità dei crediti IVA trimestrali (art. 12-sexies)
L’articolo 12-sexies estende ai crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso a decorrere dal 1° gennaio 2020 la possibilità di cessione a terzi per ottenere immediata liquidità, come già previsto per il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale.


– Dichiarazioni d’intento IVA, semplificazioni (art. 12-septies)
A decorrere dal 1° gennaio 2020 l’intento di avvalersi della facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell’IVA deve risultare da preventiva dichiarazione, redatta su apposito modello, trasmessa per via telematica all’Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica con indicazione del protocollo di ricezione. La dichiarazione può riguardare anche più operazioni.


– Tenuta della contabilità in forma meccanizzata (art. 12-octies)
L’articolo 12-octies, estende a tutti i registri contabili aggiornati con sistemi elettronici, in qualsiasi supporto, la facoltà, attualmente prevista per i soli registri IVA delle fatture acquisti e delle fatture emesse, di tenerli in forma meccanizzata e procedere alla stampa cartacea soltanto all’atto del controllo e su richiesta dell’organo procedente.


– Bollo su fatture elettroniche (art. 12-novies)
Alle fatture elettroniche inviate a decorrere dal 1° gennaio 2020 tramite il sistema di interscambio (SdI), l’Agenzia delle Entrate, già in fase di ricezione, verifica con procedure automatizzate la corretta annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, avendo riguardo alla natura e all’importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.


Vendita di beni tramite piattaforme digitali (art. 13)
La norma già introdotta nel testo originario del Decreto Legge ha subito alcune variazioni in sede di conversione in legge.


– Denuncia fiscale per la vendita di alcolici (art. 13-bis)
Gli esercenti impianti di trasformazione, di condizionamento e di deposito di alcole e di bevande alcoliche assoggettati ad accisa sono tenuti a denunciarne l’esercizio all’Ufficio dell’Agenzia delle dogane, competente per territorio.


– Pagamento tracciabile per i diritti doganali (art. 13-ter)
L’articolo 13-ter modifica le disposizioni in materia di pagamento dei diritti doganali stabilendo che presso gli uffici doganali, il pagamento dei diritti doganali e di ogni altro diritto che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, nonché delle relative sanzioni, ovvero il deposito cauzionale di somme a garanzia del pagamento di tali diritti, può essere eseguito con carte di debito, di credito o prepagate e ogni altro strumento di pagamento elettronico disponibile, in conformità alle disposizioni dettate dal codice dell’amministrazione digitale, bonifico bancario, accredito sul conto corrente postale intestato all’ufficio, in contanti per un importo non superiore a euro 300, assegni circolari non trasferibili.


– Regime fiscale delle locazioni brevi (art 13-quater)
La norma interviene in materia di locazioni brevi e attività ricettive extralberghiere al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione nel settore turistico- ricettivo.
Viene istituita una apposita banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, identificate secondo un codice alfanumerico, da utilizzare in ogni comunicazione inerente all’offerta e alla promozione dei servizi all’utenza, consentendone l’accesso all’Agenzia delle Entrate.


– Enti associativi assistenziali (art. 14)
L’articolo 14 è stato sostituito in sede di conversione con lo scopo di delineare il perimetro di applicazione delle agevolazioni previste in favore degli enti non commerciali – prevalentemente associativi.
Sono destinatarie dell’agevolazione le associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, nonché le strutture periferiche di natura privatistica necessarie agli enti pubblici non economici per attuare la funzione di preposto a servizi di pubblico interesse.


– Riapertura termini “rottamazione-ter” e “saldo e stralcio” (art. 16-bis)
È disposta la riapertura al 31 luglio 2019 dei termini per aderire:
– alla cd. “rottamazione-ter” delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, di cui all’art. 3 del D.L. n. 119 del 2018;


– al cd. “saldo e stralcio” dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, di cui all’art. 1, commi da 184 a 199 della Legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019).
– Agevolazioni IMU società agricole (art. 16-ter)


L’articolo 16-ter è una norma di interpretazione autentica riguardo al riconoscimento delle agevolazioni ai fini IMU in favore delle società agricole. La norma, in particolare, con effetto retroattivo, equipara le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini IMU.





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