Con la Risposta a interpello n. 283 del 19 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, anche ricorrendo i requisiti previsti dalla normativa, non è possibile cumulare i benefici del “regime speciale per i lavoratori impatriati” con quelli previsti per il “regime forfetario” delle imprese e professionisti con ricavi non superiori a 65.000 euro.
REGIME SPECIALE “IMPATRIATI”
Il “regime speciale per i lavoratori impatriati”, costituisce un’agevolazione temporanea, applicabile per un quinquennio a decorrere dal periodo di imposta in cui il lavoratore trasferisce la residenza fiscale in Italia e per i quattro periodi di imposta successivi, finalizzata ad incentivare il trasferimento in Italia di lavoratori con alte qualificazioni e specializzazioni e favorire lo sviluppo tecnologico, scientifico e culturale del nostro Paese.
L’agevolazione consiste, in particolare, in una riduzione della base imponibile dei redditi predetti che concorrono alla formazione del reddito complessivo del contribuente nella misura del 50 per cento. Dal reddito complessivo così ridotto, sono scomputati gli oneri deducibili, e dall’imposta dovuta sono scomputate le detrazioni per carichi di famiglia e quelle per tipologia di reddito. In altri termini, a fronte della riduzione forfetaria del reddito complessivo, le imposte dovute sul reddito imponibile sono determinate con modalità ordinarie.
REGIME FISCALE “FORFETARIO”
Per il regime forfetario, invece, è prevista una disciplina sostanzialmente diversa, che prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva sull’ammontare dei compensi percepiti, ridotti sulla base di coefficienti di redditività.
Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa; in particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, di non aver conseguito, nell’anno precedente, ricavi superiori ad euro 65.000 e, contestualmente, non incorrere in una delle cause ostative.
Ai fini IVA, i contribuenti in regime forfetario non addebitano l’imposta in rivalsa né esercitano il diritto alla detrazione dell’imposta assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti nazionali, comunitari e sulle importazioni. Pertanto, le fatture emesse da un contribuente in regime forfetario non recano l’addebito dell’imposta.
Ai fini delle imposte sui redditi, invece, i ricavi e i compensi percepiti da soggetti residenti in regime forfetario risultano assoggettati ad una imposta sostitutiva, determinata applicando all’ammontare degli stessi un coefficiente di redditività (ad esempio pari al 78%). Tale imposta, calcolata nella misura del 15%, è sostitutiva delle imposte sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’IRAP. Quindi, il reddito in esame è soggetto ad una imposta sostitutiva, con la conseguenza che non concorre alla formazione del reddito complessivo.
INCOMPATIBILITÀ
L’applicazione del regime forfetario non è compatibile con le agevolazioni previste per i lavoratori impatriati, viste le diverse regole applicative che sottendono ai regimi agevolativi in argomento.
In particolare, laddove un soggetto intenda rientrare in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo beneficiando del regime forfetario non potrà avvalersi del regime previsto per i lavoratori cd. “impatriati”, in quanto i redditi prodotti in regime forfetario non partecipano alla formazione del reddito complessivo.
Resta ferma la possibilità, in presenza dei requisiti, di optare per il regime speciale per i lavoratori cd. “impatriati”, laddove venga valutata una maggiore convenienza nell’applicazione di detto regime rispetto a quello naturale forfetario.
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