Iva: aliquota ordinaria per il dispositivo medico ortodontico X




Il dispositivo medico, munito di batterie, ha la funzione di favorire il corretto allineamento dei denti. Se ne desume quindi una propria individualità che ne esclude la classificazione come pezzo ovvero accessorio di altri dispositivi. Di conseguenza, alle cessioni del prodotto in questione va applicata l’aliquota IVA ordinaria. (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 03 luglio 2019, n. 223).

Il numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dispone l’applicabilità dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni “degli apparecchi di ortopedia; oggetti e apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi dentaria, oculistica ed altre; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o una infermità”. La citata disposizione rinvia alla voce doganale 90.19.
La voce doganale 90.19 della precedente tariffa doganale, in vigore fino al 31 dicembre 1987, richiamata dal citato punto 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972, corrisponde oggi alla voce doganale 90.21 della Tariffa vigente. È a tale ultima voce, dunque, che si deve intendere riferito il richiamo effettuato dalla disposizione di cui al n. 30) della Tabella A, parte II, del d.P.R. n. 633 del 1972.
Ciò considerato, si ritiene che i prodotti classificati all’attuale voce doganale 90.19, non possano di per sé essere ricondotti nell’ambito del numero 30) della Tabella A, Parte II, allegata al decreto IVA.
Peraltro, il Prodotto non può rientrare neanche nel punto 33) della medesima Tabella. Infatti, come precisato dalla risoluzione 3 agosto 2015, n. 72/E, “prescindendo dalla destinazione doganale dei beni, il punto 33) prevede l’applicazione dell’aliquota IVA del 4 per cento alle cessioni di dispositivi che costituiscano “parti, pezzi staccati e accessori esclusivamente destinati” agli apparecchi da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o una infermità di cui al precedente punto 30)”.
Nel caso in oggetto, il Dispositivo Medico, munito di batterie, ha la funzione di favorire il corretto allineamento dei denti.
Se ne desume quindi una propria individualità che ne esclude la classificazione come pezzo ovvero accessorio di altri dispositivi.
Di conseguenza, alle cessioni del Prodotto in questione va applicata l’aliquota IVA ordinaria.





Link all’articolo originale

Iscriviti alla nostra newsletter

Ricevi aggiornamenti utili per la tua attività

Condividi questo articolo

Ti potrebbe anche interessare...

Vuoi approfondire l'argomento ?

scrivici o telefonaci se vuoi maggiori informazioni

Red telephone on wooden table with notepad
Torna in alto