Il Fisco ha fornito chiarimenti in materia di aliquote IVA e ritenute d’acconto applicabili alle diverse operazioni aventi ad oggetto ascensori, ivi comprese quelle finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche (AGENZIA DELLE ENTRATE – Risposta 24 luglio 2019, n. 18)
Aliquota Iva applicabile
Ai fini IVA, per l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa effettuata nell’ambito di un appalto avente ad oggetto la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche, occorre far riferimento alla disposizione di cui al numero 41-ter) della Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, secondo cui sono soggette all’aliquota IVA del 4 per cento le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto la realizzazione delle opere direttamente finalizzate al superamento o alla eliminazione delle barriere architettoniche”.
Al di fuori di tale ipotesi l’installazione di ascensori in edifici esistenti a prevalente destinazione abitativa si configura quale intervento di manutenzione straordinaria soggetto ad IVA con l’aliquota del 10 per cento ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.
Le opere dirette all’eliminazione delle barriere architettoniche riguardano diverse categorie di lavori, quali il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), gli interventi di natura edilizia più rilevante, quali il rifacimento di scale ed ascensori, l’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici”.
Il rifacimento o l’adeguamento degli ascensori alle esigenze dei soggetti che versano in condizioni di disabilità motoria e sensoriale si considerano, pertanto, opere dirette alla eliminazione delle barriere architettoniche.
Pertanto, qualora sia comprovato che gli interventi di modifica degli impianti siano effettuati in ragione dell’adeguamento degli impianti alle esigenze delle persone con disabilità motorie, si ritiene che agli stessi debba applicarsi l’IVA con l’aliquota del 4 per cento, ai sensi del citato n. 41-ter della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.
Le verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, devono essere assoggettate ad IVA con l’applicazione dell’aliquota del 10 per cento, in quanto riconducibili nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria.
Con riguardo ai servizi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla fornitura in comodato d’uso di una sim card per il collegamento telefonico dei dispositivi di telesoccorso installati negli impianti, si osserva che tali servizi non sono riconducibili a prestazioni di manutenzione obbligatoria. Si tratta, infatti, di servizi eventuali e ulteriori rispetto a quelli che formano oggetto del contratto di manutenzione ordinaria degli ascensori. I predetti servizi, pertanto, non costituenti manutenzione ordinaria degli ascensori non sono assoggettabili ad IVA con l’applicazione dell’aliquota agevolata ai sensi del citato articolo 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999.
Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore
I corrispettivi relativi alle verifiche di cui agli articoli 13 e 14 del d.P.R. n. 162 del 1999, relative agli impianti elevatori installati in fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata devono essere assoggettati alla ritenuta del 4 per cento a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, ai sensi del citato articolo 25-ter, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, in quanto relativi ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale.
I corrispettivi relativi alla disponibilità dell’impresa di manutenzione a garantire l’intervento anche nelle ore festive e notturne, nonché quelli relativi alla concessione in comodato di una sim card atta a garantire il collegamento telefonico dei dispostivi di telesoccorso, non sono invece soggetti a ritenuta d’acconto, atteso che tali somme non sono corrisposte in relazione ad interventi di manutenzione o ristrutturazione dell’edificio condominiale ma costituiscono il controvalore di ulteriori ed eventuali obbligazioni assunte dall’impresa che cura la manutenzione.

